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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06275/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con atto non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, dopo aver revocato un precedente provvedimento di affidamento in prova terapeutico, ha applicato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Con il ricorso ha censurato l'ordinanza nella parte in cui non avrebbe disposto la revoca di ogni misura, quindi chiedeva una decisione più favorevole sulla posizione esecutiva. Tuttavia il ricorso è stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito formale della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di esecuzione o sorveglianza, l'atto deve rispettare il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte determina l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando il vizio attiene esclusivamente alla forma dell'impugnazione, la Corte non esamina il merito delle doglianze sulla misura alternativa o sul contenuto del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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