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Ordinanza

Ordinanza n. 2669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ricorso collettivo-cumulativo. Non è stata quindi sospesa l’efficacia della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in considerazione del tenore delle difese.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Toscana, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Più privati hanno proposto appello contro la sentenza breve del TAR Toscana che aveva respinto il loro ricorso. In appello è stata presentata una domanda cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo emerge che la questione decisiva riguardava l’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, rispetto alla quale gli appellanti contestavano implicitamente la valutazione compiuta dal TAR.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado deve essere negata quando il giudice ritenga che la decisione impugnata abbia correttamente applicato un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.
  • La corretta applicazione dei principi elaborati in materia di ricorso collettivo-cumulativo costituisce ragione sufficiente, nella fase cautelare, per confermare la decisione di rigetto del ricorso di primo grado e negare la sospensione della relativa efficacia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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