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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07961/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi fossero meramente reiterativi e privi di una puntuale censura della motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti erano state giudicate responsabili, in appello, del reato di furto pluriaggravato. Con un unico ricorso proposto dal comune difensore, deducevano vizi di motivazione sia quanto alla ritenuta responsabilità penale sia quanto alla sussistenza delle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in sostanza ripetitivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e, soprattutto, non contenevano una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica il principio di inammissibilità del ricorso quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si limitano a riproporre censure già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è posta a carico delle ricorrenti la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica e puntuale critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione delle stesse censure di merito, dovendo il ricorrente confrontarsi in modo analitico con la struttura logica e giuridica della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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