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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30355/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difesa)

La controversia

La vicenda riguarda un atto depositato telematicamente dalla difesa avverso una sentenza del 8 aprile 2025, che la parte privata afferma di avere inteso come ricorso per cassazione, ma che sarebbe stato erroneamente instradato nel Portale Giustizia sotto la voce relativa alla revoca del patrocinio a spese dello Stato. A seguito dell'emissione di ordine di esecuzione, la difesa ha chiesto al giudice di revocare la definitività della sentenza e, in via principale, di ritenere pendente o correttamente depositato il ricorso; in subordine, di essere rimessa in termini. Il punto controverso è la qualificazione giuridica dell'istanza: il Tribunale di Palermo l'aveva ritenuta domanda di restituzione in termini e aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, ritenendosi privo di competenza; il Procuratore generale ha invece chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale quale giudice dell'esecuzione. La Corte ha verificato il contenuto sostanziale dell'istanza e ha ritenuto che la questione introdotta fosse anzitutto quella della corretta formazione del titolo esecutivo, con eventuale domanda di restituzione in termini solo correlata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'istanza originaria dovesse essere qualificata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., perché investe in primo luogo la verifica della esistenza e corretta formazione del titolo esecutivo. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, individuato come giudice dell'esecuzione competente, precisando che anche l'eventuale restituzione nel termine, se e in quanto rilevante, rientra nella competenza del medesimo giudice ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere delle questioni sul titolo esecutivo sotto il profilo della sua esistenza e corretta formazione; vi rientra anche la domanda di restituzione nel termine quando connessa a tale verifica.

  • art. 670, comma 3, c.p.p.

    la restituzione nel termine, se correlata alla questione sul titolo esecutivo, è attratta alla competenza del giudice dell'esecuzione.

  • artt. 665 e ss. c.p.p.

    indicano il giudice dell'esecuzione competente quale destinatario della trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza, l'atto va qualificato in base al suo contenuto sostanziale e non alla sola etichetta formale attribuita dalla parte o dall'ufficio.
  • Quando la doglianza riguarda la corretta formazione del titolo esecutivo, la questione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Se la domanda di restituzione nel termine è collegata alla verifica del titolo esecutivo o alla possibilità di proporre l'impugnazione a seguito di una decadenza, essa resta attratta alla competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Non spetta al giudice dell'esecuzione occuparsi di una mera mancata conoscenza del titolo già validamente formato, salvo i profili incidentali che incidano sulla esecutività o sulla possibilità di impugnare per causa non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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