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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34456/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati ricorrono con unico atto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando per uno di loro la responsabilità per minaccia aggravata e per entrambi quella per violazione di domicilio. Il primo motivo deduceva violazione di legge processuale per asserita correzione di un errore di diritto in violazione del divieto di reformatio in peius e per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 c.p.p. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione, sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile e contestando la ricostruzione fattuale e l'identificazione degli imputati, oltre alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello. Il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche o della provocazione. Il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo l'applicabilità della disciplina della improcedibilità, nonostante i fatti fossero antecedenti al 1 gennaio 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, perché la correzione ex art. 130 c.p.p. aveva già prodotto un esito più favorevole per l'imputato interessato, con riduzione della pena dopo l'assoluzione per un capo. Il secondo è stato qualificato come aspecifico e volto a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; anche la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di mezzo eccezionale rimesso alla discrezionalità del giudice di appello. Il terzo è stato giudicato generico per mancata specificazione degli elementi di critica. Il quarto è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, mentre i fatti risalivano al 6 ottobre 2018. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    procedura ex art. 130 cod. proc. pen.

    La correzione di errore materiale/di diritto adottata in tale sede, se già più favorevole all'imputato, non giustifica un ulteriore annullamento in cassazione in assenza di concreto interesse.

  • art. 178 c.p.p.

    nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

    La trattazione de plano del provvedimento di correzione può integrare una nullità generale, deducibile però solo se il ricorrente dimostri un concreto interesse alla partecipazione all'udienza camerale.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato, indicando gli elementi posti a base della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 344-bis c.p.p.

    «soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020»

    La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini non si applica ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020.

  • art. 2, comma 3, L. n. 134 del 2021

    La norma transitoria delimita l'ambito applicativo dell'art. 344-bis c.p.p. ai soli reati commessi dal 1 gennaio 2020 in poi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la doglianza, anche se fondata, non potrebbe produrre un risultato più favorevole per il ricorrente rispetto a quello già conseguito nel procedimento di merito o di correzione dell'errore.
  • La deduzione di una nullità per correzione de plano del provvedimento richiede l'allegazione di un interesse concreto e attuale alla partecipazione alla camera di consiglio; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo i limiti del vizio di motivazione nei casi tipici.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non integra di per sé vizio di legittimità, poiché la rinnovazione è istituto eccezionale rimesso alla discrezionalità del giudice, utilizzabile solo se questi ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
  • Le censure sulle circostanze attenuanti generiche o sulla provocazione devono essere specifiche e ancorate a puntuali elementi di fatto; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.
  • La disciplina della improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020; per fatti anteriori la norma non opera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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