Sentenza n. 508/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dell'ASP che vietava l'introduzione di ulteriori cani in una struttura non autorizzata e disponeva il trasferimento degli animali presenti verso canili autorizzati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza adottata dall'ASP di Reggio Calabria all'esito del sopralluogo effettuato presso un canile privo delle necessarie autorizzazioni. L'ordinanza vietava l'introduzione di ulteriori cani nella struttura e imponeva il trasferimento, entro trenta giorni, degli animali già presenti verso canili regolarmente autorizzati, con garanzia del loro benessere e tracciabilità degli spostamenti. Il ricorso era fondato su una pluralità di motivi di diritto, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'ordine di trasferimento e dell'obbligo di comunicazione delle operazioni, mantenendo fermo il divieto di introdurre ulteriori animali.
La decisione
Dopo la sospensione cautelare parziale dell'ordinanza, disposta con riferimento ai punti relativi al trasferimento degli animali e alla comunicazione delle operazioni, la ricorrente ha dichiarato all'udienza pubblica di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti ed è stata dichiarata l'irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 21 febbraio 2021, n. 17
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza sanitaria impugnata; la sentenza non ne offre un'interpretazione sostanziale, non avendo esaminato il merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione espressa.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice non ravvisi ragioni per proseguire comunque il giudizio.
- La sospensione cautelare parziale dell'atto impugnato non impedisce la successiva declaratoria di improcedibilità del ricorso qualora venga meno l'interesse alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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