Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 508/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dell'ASP che vietava l'introduzione di ulteriori cani in una struttura non autorizzata e disponeva il trasferimento degli animali presenti verso canili autorizzati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza adottata dall'ASP di Reggio Calabria all'esito del sopralluogo effettuato presso un canile privo delle necessarie autorizzazioni. L'ordinanza vietava l'introduzione di ulteriori cani nella struttura e imponeva il trasferimento, entro trenta giorni, degli animali già presenti verso canili regolarmente autorizzati, con garanzia del loro benessere e tracciabilità degli spostamenti. Il ricorso era fondato su una pluralità di motivi di diritto, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'ordine di trasferimento e dell'obbligo di comunicazione delle operazioni, mantenendo fermo il divieto di introdurre ulteriori animali.

La decisione

Dopo la sospensione cautelare parziale dell'ordinanza, disposta con riferimento ai punti relativi al trasferimento degli animali e alla comunicazione delle operazioni, la ricorrente ha dichiarato all'udienza pubblica di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti ed è stata dichiarata l'irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 21 febbraio 2021, n. 17

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza sanitaria impugnata; la sentenza non ne offre un'interpretazione sostanziale, non avendo esaminato il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione espressa.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice non ravvisi ragioni per proseguire comunque il giudizio.
  • La sospensione cautelare parziale dell'atto impugnato non impedisce la successiva declaratoria di improcedibilità del ricorso qualora venga meno l'interesse alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.