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Sentenza

Sentenza n. 2380/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 128/2025 - RG n. 587/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione del Giudice del lavoro.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione II civile, n. 128/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, notificata al Ministero l'8 settembre 2025 e divenuta irrevocabile, che aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere la carta del docente per complessivi euro 1.500,00 in favore della prima ricorrente, euro 3.000,00 in favore della seconda ed euro 2.500,00 in favore del terzo, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. Il giudizio è stato ritenuto procedibile perché, dalla notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi rispettivamente riconosciuti dalla pronuncia del giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la nomina del commissario costituiva già una misura idonea a garantire l'esecuzione e, considerate le circostanze del ritardo e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; tale misura non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna dell'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme determinate, la mancata deduzione o prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della documentazione prodotta dal creditore, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione entro un termine giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, precisandone modalità e tempi di intervento; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico nominato, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non ha carattere automatico: deve essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della nomina del commissario ad acta quale misura già idonea a conseguire l'esecuzione e delle circostanze eccezionali che hanno determinato il ritardo.
  • La penalità di mora può essere negata quando l'applicazione della sanzione determinerebbe una locupletazione eccessiva o un trattamento eccessivamente afflittivo a carico dell'amministrazione pubblica, secondo una valutazione concreta delle condizioni del debitore e delle ragioni dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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