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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02951/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di 46.000 euro, somma richiesta a titolo di restituzione di un prestito di 50.000 euro, decurtato di 4.000 euro già restituiti. Il debitore propose opposizione, inizialmente accolta solo in parte dal tribunale quanto alla nullità del decreto per difetto di procura, ma con conferma dell’obbligo di pagamento della somma ingiunta. In appello il gravame fu rigettato perché la corte territoriale ritenne provato, sulla base di messaggi e testimonianze, che la dazione di denaro fosse avvenuta in base a un mutuo gratuito e non per liberalità. In Cassazione il debitore dedusse due motivi: con il primo, violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., sostenendo che il creditore non avesse provato integralmente il titolo della dazione e la sussistenza dell’obbligo restitutorio, potendosi trattare invece di liberalità/donazione indiretta; con il secondo, travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse attribuito a un messaggio WhatsApp un significato non corrispondente al suo contenuto oggettivo e avesse trascurato un bonifico di 28.305 euro che, secondo il ricorrente, dimostrava l’estraneità di quei versamenti rispetto alla somma controversa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, censurando la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la corte d’appello aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell’onere della prova in materia di mutuo, secondo cui, se l’accipiens contesta l’esistenza dell’obbligazione restitutoria, chi agisce per la restituzione deve provare integralmente il fatto costitutivo della propria pretesa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non vi era un vero travisamento della prova, perché la corte territoriale aveva valutato complessivamente i messaggi e le testimonianze, distinguendo il messaggio contestato dalla distinta del bonifico di 28.305 euro, peraltro attribuito dallo stesso debitore ad altro titolo; il motivo si risolveva quindi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per la nozione di mutuo e per l’obbligo restitutorio conseguente alla consegna della somma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; chi agisce per la restituzione, in presenza di contestazione del debitore, deve provare il fatto costitutivo della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge presuppone un errore nell’interpretazione della norma e non una diversa lettura dei fatti di causa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il travisamento della prova, ma la doglianza è stata ritenuta in concreto una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe posto a fondamento della decisione un contenuto probatorio erroneamente percepito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento di definizione accelerata e alla decisione in camera di consiglio

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato, per esclusione, quanto alla pretesa incompatibilità del consigliere delegato

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, per esclusione, quanto alla pretesa incompatibilità del consigliere delegato

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a somme aggiuntive per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024

    richiamata sulla non incompatibilità del consigliere delegato proponente a far parte del collegio definitorio

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 3340 del 05/02/2019

    richiamata sulla distinzione tra violazione di legge e censura alla ricognizione del fatto

  • Cass. Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017

    richiamata sulla distinzione tra violazione di legge e rivalutazione del merito

  • Cass. Sez. L, n. 195 del 11/01/2016

    richiamata sulla distinzione tra violazione di legge e valutazione del fatto

  • Cass. Sez. 2, ord. n. 35959 del 22/11/2021

    richiamata sul riparto dell’onere probatorio in materia di mutuo

  • Cass. n. 30944 del 2018

    richiamata sul riparto dell’onere probatorio in materia di mutuo

  • Cass. n. 9541 del 2010

    richiamata sul riparto dell’onere probatorio in materia di mutuo

  • Cass. n. 9209 del 2001

    richiamata sul riparto dell’onere probatorio in materia di mutuo

  • Cass. Sez. 2, ord. n. 27372 del 08/10/2021

    richiamata sull’esigenza di prudenza nell’apprezzamento della prova, considerando tutte le circostanze del caso

  • Cass. Sez. U., sent. n. 5792 del 05/03/2024

    richiamata sulla deducibilità del travisamento della prova e sulla sua corretta qualificazione ai fini del vizio di legittimità

  • Cass. Sez. U., n. 27433 del 27/09/2023

    richiamata sulla nozione di abuso del processo ai fini delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

  • Cass. Sez. U., n. 28540 del 13/10/2023

    richiamata sulla nozione di abuso del processo ai fini delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • In materia di mutuo, se l’accipiens contesta l’esistenza dell’obbligo restitutorio, l’attore che agisce per la restituzione deve provare integralmente il fatto costitutivo della propria pretesa, inclusi la dazione della somma e il titolo che ne giustifica la restituzione.
  • La censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio; esso sussiste solo quando vi sia una vera svista percettiva sul contenuto oggettivo del mezzo di prova, non quando si contesti l’apprezzamento del suo significato probatorio.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie, specie se fondata su più elementi convergenti come messaggi e testimonianze, è insindacabile in cassazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e presenta profili di abuso del processo, possono essere irrogate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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