Cassazione Civile, Sentenza n. 36106/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rivera ha contestato l'utilizzo della propria immagine nella mostra-museo allestita nello stadio San Siro da M-I Stadio srl, sostenendo che l'esposizione era effettuata senza il suo consenso e a scopo di lucro (ingresso a pagamento). Ha chiesto l'inibitoria dell'esposizione e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale di Milano aveva dato ragione a Rivera concedendo 200.000 euro; la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza ritenendo legittimo l'uso dell'immagine perché la finalità era celebrativa/culturale e non lucrativa. Rivera ha impugnato la decisione davanti alla Corte di legittimità con più motivi (tra i quali la qualificazione dell'esposizione come "museo", la normativa regionale e prezzi di ingresso), sostenendo l'illiceità dell'uso e la violazione degli artt. 96 e 97 L. 633/1941 e di altre norme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Rivera. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fondato la decisione sulla mera etichetta "museo", ma sulla finalità della mostra (celebrativa/culturale) e su elementi di fatto non contestati: partecipazione di cimeli di più giocatori, prezzo di ingresso modesto (7 euro) con esenzioni per alcune categorie, assenza di strumentalizzazione dell'esposizione per altre attività commerciali e giustificazione del prezzo come copertura dei costi. La Corte ha interpretato l'art. 97 L. 633/1941 in senso ampio, riconoscendo che scopi culturali, didattici o scientifici giustificano l'uso dell'immagine anche senza consenso, e che l'art. 96 va letto unitamente all'art. 97. I motivi che richiedevano confronto ricavi/spese o l'asserita necessità di qualificazione formale come museo sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Sono stati inoltre esclusi argomenti di diritto europeo sollevati tardivamente. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come riferimento generale su diritti della personalità; la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma invalidasse la valutazione di carattere culturale e non lucrativo operata dai giudici di merito.
articolo 96 legge 22 aprile 1941 n. 633
"salve le disposizioni dell'articolo seguente"
Stabilisce il principio generale che l'immagine non può essere usata senza consenso, ma va interpretato unitamente all'art. 97 che individua eccezioni; da solo l'art. 96 non basta per affermare la lesione quando ricorre una delle ipotesi esimenti.
articolo 97 legge 22 aprile 1941 n. 633
Consente l'utilizzo dell'immagine di personaggi noti per scopi scientifici, didattici o culturali senza consenso. La Corte lo interpreta in senso ampiamente esemplificativo: tali scopi indicano l'assenza di finalità lucrative e giustificano l'uso dell'immagine se risultano dagli elementi di fatto.
DPR n. 171 del 2014
Rilevato dal ricorrente per sostenere che la mostra non avesse i requisiti formali per essere definita 'museo'. La Corte ha però considerato irrilevante la qualificazione formale: conta la finalità e la natura dell'esposizione (culturale/non lucrativa), non la sola iscrizione o autorizzazione formale.
Legge Regione Lombardia n. 1 del 2000
Richiamata per la necessità di autorizzazione e requisiti tecnico-scientifici per i musei regionali; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancanza di tali autorizzazioni non infici la valutazione circa la finalità culturale dell'esposizione ai fini dell'art. 97 L. 633/1941.
Norma che disciplina il prezzo di ingresso nei musei invocata dal ricorrente per contestare la natura non lucrativa del biglietto. La Corte ha ritenuto non necessario ancorare la valutazione ad un confronto puntuale con quella disciplina: è possibile desumere l'assenza di scopo di lucro da indici fattuali non contestati.
art. 13 comma 1 quater del d.P.
Norma richiamata in sede di dispositivo per la compensazione delle spese processuali; la Corte ha compensato le spese considerando la novità della questione.
Massime di principio
- L'uso dell'immagine di persona nota senza consenso può essere lecito se l'esposizione ha finalità culturali, scientifiche o didattiche e non è strumentale a scopi lucrativi; l'elencazione degli scopi in art. 97 L. 633/1941 è da intendersi in senso ampiamente esemplificativo.
- La qualificazione formale dell'iniziativa come 'museo' (ai sensi di provvedimenti amministrativi) non è determinante: i giudici valutano la finalità concreta dell'esposizione e gli elementi fattuali che indicano l'assenza o la presenza di scopo di lucro.
- Per accertare l'assenza di scopo di lucro il giudice può basarsi su indici fattuali (modestia del prezzo di ingresso, esenzioni, assenza di strumentalità commerciale) anche senza un conteggio analitico ricavi/spese, purché gli elementi siano concreti, non contestati e logicamente convergenti.
- L'art. 96 L. 633/1941 deve essere interpretato insieme all'art. 97: la mera mancanza di consenso non determina automaticamente lesione se ricorre una delle eccezioni previste dalla legge.
- Chi contesta la legittimità dell'uso dell'immagine deve porre in discussione i fatti e gli indizi posti a fondamento della decisione di merito; censure che si limitano a richiedere una diversa etichetta formale o a invocare norme amministrative senza confutare i fatti sono spesso infondate o inammissibili.
- Argomentazioni giuridiche o normative nuove (es. profili di diritto europeo) sollevate per la prima volta in Cassazione possono essere dichiarate inammissibili se non erano state introdotte nei precedenti gradi di giudizio.
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