Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25091/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nel ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai profili sanzionatori. Secondo il ricorso, il giudice di appello avrebbe recepito la pena concordata dalle parti senza svolgere uno specifico vaglio sui relativi aspetti. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza resa su concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato, mentre non sono ammissibili doglianze estranee a tali profili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa su concordato in appello è impugnabile solo nei limiti delle questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.

  • art. 610 c.p.p.

    Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa su concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto censure inerenti alla validità del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della decisione rispetto al patto processuale.
  • Non è consentito dedurre in cassazione vizi estranei al perimetro tipico del concordato in appello, come contestazioni sui profili sanzionatori non attinenti alla formazione o alla validità dell'accordo.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare la disciplina economica conseguente prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.