Ordinanza n. 3572/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2025 – formulato dalla II sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’appello di Milano nei confronti della ricorrente e comunicato in data 1° aprile 2026 mediante invio all’account online personale del candidato; - del verbale di correzione del 27 gennaio 2026 della prova scritta della II sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’appello di Milano reso noto al ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti, dal quale risulta che nel corso della medesima seduta del 27 gennaio 2026, la suddetta sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con decreto del 30 giugno 2025; - della votazione riservata all’odierno ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell’esito negativo riservato all’elaborato redatto dal ricorrente in data 11 dicembre 2025; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 e relativi allegati, della commissione centrale – sessione 2025 presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni con cui è stata approvata la nota contenente i criterî direttivi per la valutazione delle prove scritte; e per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense del dott. Piergiorgio Visconti o, in subordine, al motivato riesame da parte di una diversa commissione della prova scritta del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione della prova scritta e alla relativa votazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense – sessione 2025 –, il verbale di correzione della prova scritta, la votazione attribuita all'elaborato e, ove occorresse, i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte approvati dalla commissione centrale. Ha inoltre chiesto la reintegrazione in forma specifica mediante ammissione alle prove orali oppure, in subordine, il riesame motivato della prova da parte di una diversa commissione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice, in particolare il voto numerico e il rilievo negativo formulato sulle conclusioni dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione, espressa mediante voto numerico, non evidenziava macroscopici errori logici o formali. Il rilievo mosso dalla commissione sulle conclusioni dell'elaborato è stato ritenuto corretto, anche alla luce del confronto con gli altri compiti prodotti. Non è stata quindi disposta né l'ammissione cautelare alle prove orali né il riesame dell'elaborato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, il necessario fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice, espressa mediante voto numerico, non può essere utilmente contestata quando non emergano macroscopici errori logici o formali.
- Il rilievo formulato dalla commissione esaminatrice sull'elaborato scritto può sorreggere il diniego cautelare quando risulti corretto alla luce del contenuto dell'elaborato e del confronto con gli altri compiti prodotti.
- L'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di accordare l'ammissione provvisoria alle prove orali o il riesame dell'elaborato.
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