Cassazione Penale, Sentenza n. 38208/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Bari. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica, chiedendo che il giudice di merito colmi le lacune e sciolga le contraddizioni, valutando compiutamente gli indicatori della continuazione alla luce dei criteri delle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati. Il ricorrente censura vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito, pur avendo richiamato alcuni indici a favore della continuazione (contiguità temporale e spaziale, omogeneità dei beni offesi), ha negato il beneficio con argomentazione illogica e contraddittoria (es.: affermazione secondo cui solo furti nello stesso condominio avrebbero dimostrato un disegno criminoso unitario), senza indicare in modo puntuale le decisioni e i fatti da porre in continuazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; richiede una valutazione motivata della sussistenza dei presupposti della continuazione come previsto dalla giurisprudenza, non un semplice apprezzamento sommario.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio di diritto secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Corte costituzionale, 9 luglio 2013, n. 183
Principio che impone il rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice, per garantire imparzialità e rinnovato esame quando la decisione precedente è annullata per vizi di motivazione.
Massime di principio
- La continuazione va valutata con un'analisi complessiva e motivata degli indicatori fattuali: non basta citare qualche elemento favorevole, il giudice deve spiegare perché tali elementi concretamente integrano un disegno criminoso unitario.
- Gli indicatori rilevanti (omogeneità dei reati e del bene offeso, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità) vanno valutati congiuntamente; la presenza isolata di uno o pochi indici può non essere sufficiente se emergono elementi di spontaneità o determinazione estemporanea per i singoli reati.
- Il giudice di merito deve indicare esplicitamente le sentenze e i fatti che intende porre in continuazione e motivare, caso per caso, la ricostruzione della programmazione del reato successivo già all'epoca del primo fatto.
- Se la motivazione è carente o contraddittoria, la cassazione annulla e rinvia: il nuovo esame deve essere compiuto da diverso giudice.
- In sede di esecuzione l'iter probatorio non è alleggerito: si applicano gli stessi criteri valutativi del processo di cognizione, con attenzione particolare alla documentazione allegata a supporto dell'istanza di continuazione.
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