Cassazione Civile, Ordinanza n. 33677/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di affitto agrario di terreni con fabbricati rurali destinati ad attività agricola e zootecnica. La concedente ha chiesto la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa e, in subordine, per grave inadempimento dell'affittuaria, deducendo il mancato pagamento di due annualità di canone; ha inoltre domandato il risarcimento dei danni per asseriti lavori di scavo e tombamento di rifiuti e per l'asportazione di attrezzature. L'affittuaria ha opposto l'eccezione di inadempimento della concedente per mancata liberazione del fondo, formulando domanda riconvenzionale di danni per l'impossibilità di godere dell'intera superficie affittata, nonché ha contestato le ulteriori condotte e ha chiamato in causa terzi anche a fini di manleva. In appello la società affittuaria ha dedotto, tra l'altro, l'erronea declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa di un terzo, sostenendo che fosse socio di una società semplice e personalmente responsabile; ha poi censurato la mancata ammissione della domanda di riduzione del canone, assumendo che la richiesta di risarcimento per mancato godimento del fondo la contenesse implicitamente; infine ha contestato il rigetto delle proprie domande risarcitorie. La concedente, in via incidentale, ha lamentato che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sulla querela di falso, che avesse ritenuto non documentati alcuni lavori e che avesse respinto la richiesta risarcitoria per danni al fondo e per violazione degli obblighi dell'affittuaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società affittuaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della concedente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale per difetto di specificità/autonomia del ricorso, in quanto non erano stati trascritti gli atti rilevanti, e ha comunque rilevato che la Corte d'appello aveva considerato il terzo evocato come persona fisica, non come socio chiamato per le obbligazioni sociali. Ha respinto il secondo motivo principale affermando che la domanda di riduzione del canone e quella di risarcimento per mancato godimento del bene hanno diverso fondamento e non si implicano automaticamente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo principale perché volto a sollecitare una rivalutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura verteva su un asserito errore percettivo, deducibile solo con revocazione; il secondo è stato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di attendibilità delle prove e a introdurre vizi motivazionali non dedotti correttamente; il terzo è stato inammissibile poiché si traduceva in una richiesta di nuova ricognizione dei fatti, e non in un vero vizio di sussunzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e non è stato posto l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di controversia in materia di affitto agrario.
Norme richiamate
clausola risolutiva espressa
richiamato come base della domanda di risoluzione per mancato pagamento dei canoni.
invocato per sostenere la responsabilità del socio di società semplice chiamato in causa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
invocato dalla ricorrente principale in relazione alla responsabilità personale del socio di società semplice, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato per dedurre omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, senza esito favorevole per la ricorrente.
richiamato per nullità della sentenza e vizi di motivazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti.
richiamato nel motivo relativo alla domanda di riduzione del canone, ma ritenuto inconferente rispetto alla questione decisa.
richiamato insieme agli altri articoli sulla locazione/affitto, ma la censura è stata respinta.
invocato per sostenere la riduzione del canone per vizi del bene, ma la Corte ha escluso l'assimilazione con la domanda risarcitoria.
richiamato sul tema del godimento parziale del bene, ma la Corte ha ritenuto diversa la domanda di risarcimento danni.
richiamato nel motivo di ricorso principale relativo al mancato accoglimento delle domande risarcitorie dell'affittuaria.
richiamato nel motivo sulla quantificazione/risarcimento del danno, senza accoglimento.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
la Corte precisa che la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, mai acquisite o introdotte fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove.
richiamato nel motivo incidentale sui danni al fondo alla riconsegna, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non deduceva un vero vizio di sussunzione.
richiamato come norma sugli obblighi dell'affittuario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato sugli obblighi di custodia e responsabilità dell'affittuario, senza accoglimento del motivo.
richiamato nel motivo incidentale sulla querela di falso.
richiamato nel motivo incidentale sulla querela di falso e sull'omessa pronuncia della Corte d'appello.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte indica che l'asserito errore percettivo su un fatto processuale va fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché la controversia riguarda affitto agrario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità/autosufficienza impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti decisivi richiamati; l'omissione di tali elementi rende inammissibile la censura.
- La domanda di riduzione del canone per difetti o limitazioni del godimento del bene non coincide con la domanda risarcitoria per mancato godimento: hanno diversi fatti costitutivi, diversa natura giuridica e non si implicano reciprocamente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri consentiti; non basta contestare l'attendibilità o la persuasività del materiale probatorio.
- L'asserito errore percettivo su un fatto processuale già emergente dagli atti non si denuncia con il ricorso per cassazione, ma con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito senza prospettare un effettivo errore di sussunzione, la censura è inammissibile.
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