Cassazione Penale, Sentenza n. 447/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo del D.A.P. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (28/09/2021) che, accogliendo il reclamo del detenuto Alfiero, aveva ordinato alla Direzione dell'istituto di adottare entro novanta giorni accorgimenti tecnici per consentire al detenuto la visione di ulteriori canali televisivi (TV8, Focus, Canale 34 e altri), disapplicando la circolare DAP del 2/10/2017 e il regolamento interno. I ricorrenti deducevano due motivi: (1) violazione dell'art. 35-bis Ord. Pen., sostenendo che la materia attiene alle modalità di esercizio del diritto e rientra nella discrezionalità amministrativa, quindi non attivabile in sede giurisdizionale; (2) falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità di trattamento in regime differenziato (deroghe giustificate dal controllo dei flussi informativi). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il magistrato di sorveglianza e il Tribunale avevano ecceduto i corretti confini della giurisdizione perché la pretesa del detenuto riguardava le modalità di fruizione dell'informazione (attivazione di canali TV aggiuntivi) e non un diritto soggettivo tutelabile giurisdizionalmente. Il Collegio ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui reclami generici in materia di canali televisivi eccedono la giurisdizione. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 28/09/2021, assorbendo il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, n. 5, Ordinamento Penitenziario
Provvede a qualificare come "reclamo generico" le doglianze che non rientrano nelle previsioni di tutela giurisdizionale; tali reclami devono essere denegati perché riguardano materie non giurisdizionali
art. 35-bis, Ordinamento Penitenziario
Richiamato dai ricorrenti in senso restrittivo: alcune materie attengono alle modalità di esercizio di diritti e alla discrezionalità amministrativa e dunque sarebbero sottratte alla tutela giurisdizionale
art. 69, comma 6, lett. 13), Ordinamento Penitenziario
Indica la necessità, da parte del magistrato di sorveglianza, di verificare preliminarmente se dalla pretesa dedotta risulti una situazione di diritto soggettivo correlata alla condotta amministrativa
art. 41-bis, Ordinamento Penitenziario
Regime differenziato che legittima deroghe e restrizioni nell'interesse della sicurezza e del controllo dei flussi informativi dall'esterno; le deroghe possono incidere sulle modalità di fruizione di mezzi informativi
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Fissa l'elenco/criteri dei canali televisivi autorizzati per i detenuti; la richiesta di attivare canali ulteriori rispetto a tale circolare è stata considerata questione di modalità non riconducibile a un diritto soggettivo tutelabile
Regolamento interno del reparto
Norme organizzative interne che limitano o disciplinano l'accesso a specifici canali televisivi; la disapplicazione di tali norme è stata al centro del reclamo ma qualificata come materia discrezionale
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare lo strumento giuridico invocato e verificare se la pretesa dedotta configuri un diritto soggettivo collegato a una condotta amministrativa; in assenza di tale correlazione il reclamo è generico e non ammissibile.
- Richieste relative all'attivazione di canali televisivi ulteriori rispetto a quanto previsto da circolari o regolamenti interni sono generalmente considerate questioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto all'informazione e, quindi, rientrano nella discrezionalità amministrativa, non nella tutela giurisdizionale.
- In regime 41-bis le deroghe al trattamento informativo sono giustificate da esigenze di controllo dei flussi informativi esterni; ciò giustifica restrizioni che non sempre configurano violazione di un diritto soggettivo.
- Se si vuole ottenere tutela giudiziaria efficace, il reclamo deve documentare concretamente la lesione di un diritto soggettivo e la correlazione diretta con un atto o omissione dell'Amministrazione; altrimenti la giurisdizione può dichiarare l'inammissibilità del reclamo.
- Gli atti del magistrato di sorveglianza che decidono su materie non rientranti nella giurisdizione possono essere annullati dalla Corte di Cassazione senza rinvio quando siano eccedenti i limiti della tutela giurisdizionale.
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