Cassazione Penale, Ordinanza n. 31471/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i primi due motivi erano non specifici o comunque diretti a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, mentre il terzo era manifestamente infondato perché le modalità del fatto e la pluralità di vittime anziane escludevano la lieve entità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 628 c.p., ma la Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, già esaminate e disattese, senza offrire una critica specifica della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova degli elementi costitutivi della rapina impropria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti decisivi. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, valorizzando le modalità della condotta e il fatto consumato in danno di distinte vittime anziane, elementi incompatibili con la lieve entità.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come rapina impropria; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato perché reputa i motivi di ricorso non scrutinabili o infondati.
Corte costituzionale n. 86/2024
richiamata come fonte dell'attenuante del fatto di lieve entità; la Corte ritiene comunque esclusa l'applicabilità nel caso concreto per le modalità della condotta e la pluralità di vittime anziane.
spese processuali
il rigetto processuale del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese.
Cassa delle ammende
è disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto, salvo la denuncia di specifici e decisivi travisamenti di risultanze processuali.
- La censura sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante fondata sulla lieve entità del fatto può essere respinta quando la motivazione di merito evidenzi modalità della condotta e caratteristiche della vittima o delle vittime incompatibili con la lieve entità.
- La pluralità di vittime e la particolare vulnerabilità delle persone offese sono elementi che possono escludere la configurabilità della lieve entità del fatto in reati contro il patrimonio caratterizzati da aggressione alla persona.
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