Cassazione Penale, Ordinanza n. 05502/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rivalutato la legalità della pena inflitta per il delitto di rapina impropria aggravata, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il giudice a quo aveva escluso che il fatto concreto potesse essere qualificato come fattispecie di lieve entità, valorizzando il pericolo creato per l'incolumità della vittima e la persistenza dell'agire criminoso. Con il ricorso si contestava tale valutazione, ma le doglianze erano sostanzialmente dirette a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto già motivato in modo adeguato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente verificato la legalità della pena per rapina impropria aggravata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, escludendo in modo non illogico la riconducibilità del fatto alla nuova ipotesi di lieve entità per la concreta pericolosità della condotta e la persistenza dell'azione criminosa. Le censure difensive sono state considerate una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pena prevista per la rapina impropria aggravata va coordinata con la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2024, che impone la diminuzione della pena entro il limite di un terzo quando il fatto sia di lieve entità.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena, fino a un terzo, per i fatti di lieve entità.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la mera rivisitazione del giudizio di fatto quando la decisione impugnata abbia offerto una motivazione coerente e non illogica.
- A seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale sulla cornice sanzionatoria, il giudice deve verificare in concreto se il fatto rientri nella disciplina attenuata di nuova introduzione, valorizzando gli indici fattuali della offensività e della pericolosità della condotta.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità non può essere affermata in astratto, ma richiede una valutazione concreta della dinamica criminosa, dell'esposizione a pericolo della vittima e della prosecuzione dell'azione delittuosa.
- Quando il giudice di merito esclude motivatamente l'applicabilità della fattispecie attenuata, le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura del fatto sono inammissibili in cassazione.
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