Ordinanza n. 46/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata della gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione in località Tono cod. - ID33401 - CUP F43J13000000003 - CIG_B24D7CBE40; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato, in data 26/1/2026, dal Consorzio Stabile Energos: - del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata della gara per l’affidamento dei lavori Costruzione di un impianto di depurazione in località Tono cod. - ID33401 – CUP F43J13000000003 - CIG_B24D7CBE40, importo a base d’asta € 66.270.243,12; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente inclusi, per quanto di ragione, la determina di approvazione graduatoria di gara prot. 6648 del 08/07/2025 e i verbali del procedimento di verifica dell’anomalia della commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione in località Tono
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione della gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Consorzio Stabile Energos ha proposto ricorso incidentale, impugnando a sua volta l’aggiudicazione e, per quanto di ragione, la determina di approvazione della graduatoria e i verbali della verifica dell’anomalia. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nei ricorsi, né le contestazioni specifiche relative alla gara o alla verifica dell’anomalia. Entrambe le parti hanno formulato istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le istanze cautelari. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che l’eventuale pregiudizio derivante dall’illegittimità degli atti impugnati fosse comunque riparabile per equivalente, escludendo quindi la sussistenza del periculum in mora necessario per concedere la sospensione. La domanda cautelare incidentale è stata respinta di conseguenza, poiché fondata esclusivamente sui pregiudizi derivanti dall’eventuale accoglimento della sospensiva principale. Il giudizio sul merito è rimasto impregiudicato; le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il pregiudizio è stato ritenuto riparabile per equivalente, con conseguente rigetto della sospensiva.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato, anche se derivante da una possibile illegittimità dell’atto, sia suscettibile di integrale riparazione per equivalente, poiché manca il periculum in mora.
- La domanda cautelare proposta in via incidentale dalla controinteressata, fondata esclusivamente sui pregiudizi che deriverebbero dall’accoglimento della sospensiva principale, deve essere respinta quando quest’ultima sia rigettata.
- Il rigetto della domanda cautelare non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito, che restano impregiudicati fino alla definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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