Cassazione Penale, Ordinanza n. 05749/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e generico il motivo contro la confisca della somma di denaro, osservando che la doglianza chiedeva una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza di merito aveva disposto la confisca di una somma di denaro. La ricorrente ha dedotto in cassazione un vizio di motivazione sulla confisca, sostenendo in sostanza che la somma dovesse ritenersi proveniente da regali di matrimonio celebrato in Albania. La Corte rileva però che la censura era generica e mirava a una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito, il quale aveva escluso tale provenienza valorizzando l'insufficienza delle dichiarazioni dei parenti della ricorrente, la divisa corrente in Albania e le altre divise indicate dai testimoni, nonché la distanza temporale tra il matrimonio e il rinvenimento della somma.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla confisca è inammissibile quando si risolva in una censura generica e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione non manifestamente illogica e specifica.
- La deduzione di un'origine lecita della somma confiscata deve confrontarsi con le concrete argomentazioni del giudice di merito; la mera allegazione alternativa, non supportata da elementi decisivi, non consente l'accoglimento del ricorso.
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