Cassazione Penale, Sentenza n. 44191/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano del 10/01/2023 deducendo errata applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Contesta che la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L. 16 marzo 1942, n. 267) sia stata fondata sulla semplice mancanza delle scritture contabili e sul mancato rinvenimento delle merci al fallimento, mentre l'imprenditore — piccolo artigiano del ferro da poco attività — potrebbe non aver mai tenuto i libri obbligatori e aver emesso fatture solo su richiesta. Sostiene inoltre che il trasferimento a Santo Domingo anteriore alla dichiarazione di fallimento escludeva interesse all'occultamento e rendeva impossibile una giustificazione sulla destinazione dei beni; che l'assenza di dichiarazioni dei redditi dal 2009 dimostrerebbe la mancata tenuta di scritture; e che la prova delle rimanenze dedotta dagli acquisti per circa 100.000 euro in due anni è insussistente perché i ricavi dovevano servire alla sopravvivenza dell'attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione della prova, questione riservata al giudice di merito, e non evidenziano un vizio logico-giuridico della motivazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità è limitato al controllo della struttura logico-giuridica della motivazione e che, in presenza di doppia conferma conforme (sentenza di primo grado confermata in appello), le motivazioni dei due gradi si integrano formando un unico corpo argomentativo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la distrazione o l'occultamento dei beni si desume dalla mancata dimostrazione, a carico dell'amministratore/imprenditore, della loro destinazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216 L. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
non presente nel testo oltre alla citazione
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha confermato che la sottrazione di beni o scritture contabili può essere desunta dalla mancata dimostrazione della loro destinazione da parte dell'imputato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
citato in relazione ai limiti della esposizione del motivo
Regola i limiti di sintetica esposizione del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'articolo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
citato testualmente come fondamento della condanna alle spese e della somma per la Cassa delle ammende
Stabilisce la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri)
Principio secondo cui, quando l'appello confermi con criteri omogenei la decisione di primo grado, le motivazioni dei due gradi si integrano formando un unico corpo argomentativo valutabile in sede di legittimità
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello)
citazioni contenute nella decisione
Affermano che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o occultamento dei beni si può desumere dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore/imprenditore della loro destinazione
Massime di principio
- In Cassazione un'impugnazione che si limiti a proporre una diversa ricostruzione della prova senza indicare vizi logici o giuridici nella motivazione è, di norma, inammissibile o infondata: il sindacato di legittimità è limitato al controllo della struttura logico-giuridica della motivazione.
- Quando la decisione di primo grado è stata confermata da una sentenza di appello con motivazioni coerenti, le motivazioni dei due gradi si integrano e il controllo di Cassazione è più restrittivo.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mancata dimostrazione da parte dell'imprenditore/amministratore della destinazione di beni o scritture contabili può costituire prova di distrazione/occultamento.
- Il trasferimento all'estero prima della dichiarazione di fallimento non esclude di per sé la responsabilità penale: l'assenza può anzi rinsaldare l'elemento soggettivo se compatibile con la volontà di frode.
- L'assenza di tenuta di scritture contabili o di dichiarazioni dei redditi può essere valutata dal giudice come indice di illegalità gestionale, ma per sollevare rilievi in Cassazione è necessario dimostrare errori logico-giuridici nella valutazione probatoria, non solo proporre una diversa lettura dei fatti.
- Chi impugna in Cassazione deve mirare a far emergere contraddizioni manifeste, argomentazioni illogiche o errori di diritto nella motivazione, altrimenti la pronuncia rischia di essere dichiarata inammissibile e sanzionata con le spese e ammende.
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