Cassazione Penale, Sentenza n. 14805/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo (disposto dal GIP il 20/11/2017) relativo a immobili, somme e partecipazioni societarie fino a concorrenza di euro 391.036,96. Il ricorrente deduceva la nullità del decreto genetico per omessa motivazione circa il periculum in mora e, in subordine, sosteneva che il pericolo di dispersione del patrimonio fosse da escludere in quanto il suo patrimonio sarebbe stato di gran lunga superiore al valore dei beni sequestrati e non vi sarebbero state condotte idonee a configurare rischio di dissipatione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, acquistano efficacia di giudicato cautelare nello stato degli atti, coprendo le circostanze esplicitamente o implicitamente dedotte, e possono essere rimesse in discussione solo mediante deduzione di elementi nuovi o sopravvenuti. Nel caso concreto non sono stati prodotti elementi nuovi a sostegno dell'assenza del periculum; la difesa non ha fornito documentazione probatoria sulla capienza patrimoniale e l'appellante era stato rinviato a giudizio per non avere comunicato variazioni patrimoniali pur essendo soggetto a obblighi di comunicazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base per l'appello al Tribunale in funzione di giudice del riesame avverso il provvedimento del GIP.
Richiamata nel motivo di cassazione, in relazione ai principi che regolano le misure cautelari e la relativa motivazione; il ricorrente lamentava inosservanza con riferimento alla mancanza di motivazione sul periculum in mora.
Riferimento normativo posto a sostegno della doglianza sulla disciplina del sequestro e della confisca e sulla necessità di motivazione rispetto al periculum.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e difetto di motivazione).
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla riproduzione integrale dei motivi in cassazione; la Corte ne ha tenuto conto nella esposizione del motivo.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.
Sezioni Unite, sentenze (es. n.14535/2006, n.18339/2004 e altre citate)
Giurisprudenza consolidata che afferma il principio del cosiddetto 'giudicato cautelare': le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, producono effetti preclusivi nello stato degli atti e non possono essere rimesse in discussione con argomentazioni nuove non fondate su elementi nuovi o sopravvenuti.
Sezioni Unite, sentenza n.36959/2021
Riferimento giurisprudenziale invocato dal ricorrente per chiedere la revoca; la Corte ha però rilevato che un nuovo indirizzo giurisprudenziale, se non accompagnato da elementi nuovi, non è sufficiente a rimuovere il giudicato cautelare.
Massime di principio
- Le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni previste, acquistano efficacia di giudicato cautelare nello stato degli atti e non possono essere rimesse in discussione con argomentazioni diverse già dedotte precedentemente.
- La mancata motivazione sul periculum in mora nel provvedimento originario deve essere fatta valere tempestivamente: se non è stata impugnata per tempo, la parte non può ottenere la revoca senza proporre elementi nuovi o sopravvenuti.
- La prova dell'assenza del periculum (ad esempio la capienza patrimoniale) grava sulla difesa che intende invocarla in sede di riesame o successiva impugnazione: è necessaria produzione documentale convincente e pertinente.
- Un cambiamento di orientamento giurisprudenziale non è di per sé idoneo a superare l'effetto del giudicato cautelare; occorrono fatti o documenti nuovi che ne giustifichino la riconsiderazione.
- In casi analoghi è strategicamente importante raccogliere e depositare elementi nuovi (es. documentazione bancaria aggiornata, atti che dimostrino impossibilità di dispersione, revoca di misure che impongono obblighi di comunicazione) prima di chiedere la revoca di misure cautelari consolidate.
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