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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26997/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/09/2025. Dal testo emerge solo che la difesa ha dedotto in modo generico che non vi sarebbe alcun elemento concreto idoneo a sostenere l'impianto accusatorio. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non specifica le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento della critica, limitandosi a una censura assertiva e non argomentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità, richiamando il principio secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con la decisione impugnata, a pena di inammissibilità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità del ricorso

    i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    il richiamo è utilizzato per giustificare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'impugnazione penale è ammissibile solo se contiene una critica argomentata del provvedimento impugnato, con confronto puntuale con le ragioni della decisione.
  • La mera deduzione generica dell'assenza di elementi a sostegno dell'accusa, senza specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza, integra difetto di specificità e determina inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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