Cassazione Penale, Ordinanza n. 26997/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/09/2025. Dal testo emerge solo che la difesa ha dedotto in modo generico che non vi sarebbe alcun elemento concreto idoneo a sostenere l'impianto accusatorio. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non specifica le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento della critica, limitandosi a una censura assertiva e non argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità, richiamando il principio secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con la decisione impugnata, a pena di inammissibilità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità del ricorso
i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
il richiamo è utilizzato per giustificare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'impugnazione penale è ammissibile solo se contiene una critica argomentata del provvedimento impugnato, con confronto puntuale con le ragioni della decisione.
- La mera deduzione generica dell'assenza di elementi a sostegno dell'accusa, senza specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza, integra difetto di specificità e determina inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26979/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26980/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26981/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26983/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26984/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26985/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →