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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15111/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto privato aveva convenuto un comune dinanzi al tribunale per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno, deducendo di averlo posseduto uti dominus per oltre vent'anni. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la domanda rigettata. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 841, 1140, 1141, 1142 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando errata interpretazione e travisamento delle prove testimoniali su un fatto decisivo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., motivazione apparente e nullità della sentenza, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; con il terzo ha nuovamente censurato la motivazione come apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale avesse escluso la prova dell'usucapione pur avendo essa stessa riportato deposizioni testimoniali da cui emergevano coltivazione del fondo, recinzione con cancello, catena e lucchetto, nonché la realizzazione di un laghetto artificiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo ritenuto decisivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello presentava una contraddizione irriducibile: da un lato affermava che i testimoni avevano riferito soltanto la coltivazione del fondo, dall'altro, nel riportare le deposizioni, dava atto anche della recinzione del terreno con cancello munito di catena e lucchetto e della realizzazione di un laghetto artificiale. Per questo la motivazione è stata qualificata come apparente. Inoltre, poiché il bene apparteneva a un ente pubblico, la Corte ha osservato che mancava in atti un accertamento sulla sua qualificazione giuridica, ossia se si trattasse di bene demaniale, di patrimonio indisponibile o di patrimonio disponibile, questione che il giudice di rinvio dovrà esaminare preliminarmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 841 c.c.

    Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità di godimento e recinzione del fondo, come norma evocata dal ricorrente a sostegno della pretesa usucapiva.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nozione di possesso, rilevante per la prova dell'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato quale norma sulla presunzione di possesso, invocata dal ricorrente.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato quale norma in tema di successione nel possesso, tra le disposizioni poste a fondamento del ricorso.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull'usucapione ventennale, oggetto centrale della domanda originaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al dedotto travisamento del materiale istruttorio, nonché alla motivazione apparente denunciata con il secondo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle prove testimoniali.

  • artt. 822 ss. c.c.

    Richiamati per la necessità di qualificare il bene pubblico come demaniale, appartenente al patrimonio indisponibile o al patrimonio disponibile, accertamento preliminare alla verifica dell'usucapibilità.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando la decisione contiene un'affermazione conclusiva che si pone in contraddizione irriducibile con il contenuto stesso delle prove o con la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza, impedendo di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
  • In tema di usucapione di un bene appartenente a un ente pubblico, il giudice deve preliminarmente accertare la natura giuridica del bene, verificando se esso rientri nel demanio, nel patrimonio indisponibile o in quello disponibile, poiché da tale qualificazione dipende la sua usucapibilità.
  • Ai fini della censura di legittimità, il travisamento di un fatto decisivo può emergere quando la sentenza di merito seleziona o interpreta in modo incompatibile le risultanze testimoniali, al punto da rendere incoerente la motivazione sulla prova del possesso utile ad usucapire.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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