Cassazione Penale, Sentenza n. 32578/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza d'appello che ha assolto gli imputati dal reato di furto aggravato (artt. 81, 110, 624, 625 n.4) e 61 n.11) cod. pen.) contestando la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello e l'erronea valutazione delle prove principali: la deposizione dell'amministratore delegato (Morgante), le dichiarazioni confessorie degli imputati e le riprese video che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'introduzione nel magazzino della Fiat Panda con il materiale sottratto. Il ricorso sostiene che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato tali elementi e avrebbe ingiustificatamente revocato le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio denunciato (manifesta illogicità/travisamento della prova) non fosse specificato con la necessaria precisione e che il ricorso tendesse a sollecitare una rivalutazione delle prove anziché dimostrare un errore macroscopico percepibile ictu oculi. La Corte ha richiamato il divieto per il giudice di legittimità di riesaminare i fatti o adottare nuovi parametri valutativi, salvo travisamento specificamente indicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di 'travisamento della prova' va dedotto con specificità: il ricorso deve indicare quale elemento probatorio sia stato valutato erroneamente o omesso e dimostrare la decisività di tale dato per la decisione. La mancanza di questa precisione determina l'inammissibilità della censura.
Sez. U., n. 47289/2003 (Petrella) e Sez. U., n. 24/1999 (Spina)
Sez. U. n.47289 del 24/09/2003; Sez. U. n.24 del 24/11/1999
Per far valere la manifesta illogicità della motivazione occorre una evidenza macroscopica percepibile ictu oculi; il sindacato della Corte di legittimità è limitato e non può correggere minime incongruenze o procedere a libero riesame delle prove.
Sez. 2, n. 18163/2008 (Ferdico)
Sez. 2 n.18163 del 22/04/2008
E' esclusa un'analisi atomistica e separata dei singoli atti e motivi: la Corte di legittimità non deve fornire risposte circoscritte a ogni singolo atto ma valutare il compendio nel suo insieme.
Sez. 6, n. 25255/2012 (Minervini)
Sez. 6 n.25255 del 14/02/2012
Il giudice di legittimità non può rivedere autonomamente gli elementi di fatto alla base della decisione o adottare nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Disposizioni sulle udienze orali (richiami legislativi)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176; d.l. 30/12/2021, n.228 conv. L. 21/05/2021, n.69; d.lgs. 10/10/2022, n.150; legge 30/12/2022, n.199; d.l. 30/12/2023, n.215
La trattazione orale è stata disposta e svolta ai sensi delle norme richiamate; le parti hanno quindi potuto esporre conclusioni in udienza, senza che ciò incidesse sul principio di non riesame del merito da parte della Cassazione.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende: la sentenza rammenta i limiti per l'esonero dalla condanna e conferma la misura sanzionatoria nei casi previsti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera liberamente le prove: un ricorso fondato su manifesta illogicità o travisamento deve evidenziare in modo specifico e decisivo quali acquisizioni probatorie sarebbero state travisate o omesse.
- La censura per manifesta illogicità richiede un vizio macroscopico percepibile ictu oculi; deduzioni generiche o una semplice proposta di lettura alternativa del materiale probatorio sono insufficienti.
- Se si invoca il travisamento della prova (art. 606 lett. e), cod. proc. pen.) occorre indicare esattamente l'informazione inesistente o l'omissione e dimostrarne la centralità nella decisione impugnata.
- Contraddizioni apparenti tra deposizioni e riprese video o tra dichiarazioni diverse possono giustificare una decisione assolutoria se il giudice di merito fornisce una valutazione logica e congrua delle incongruenze; il ricorrente deve contestare specificamente tale valutazione, non limitarsi a un rilievo generale.
- La parte che impugna deve curare la specificità e la completezza del motivo di ricorso: l'assenza di precisione espone alla inammissibilità e alla condanna alle spese e a eventuali somme a titolo di ammenda.
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