Cassazione Penale, Sentenza n. 18528/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del Gip (7/01/2021) relativo a un presunto profitto di euro 88.416,00 per il reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000 (compensazioni indebite con crediti d'imposta inesistenti acquistati da Raf Industry s.r.l.). Il Tribunale aveva annullato il decreto ritenendo sussistere il principio del ne bis in idem in relazione a un precedente sequestro disposto dal Gip di Milano (24/10/2020) per euro 69.044,38. Il Procuratore ha censurato la decisione sostenendo che il provvedimento di Brescia si fonda su diverso quadro probatorio, su diverso titolo di reato (comma 2 anziché comma 1), su destinatari diversi e che il Tribunale avrebbe errato nel ricalcolo del quantum escludendo impropriamente crediti non di ricerca e sviluppo, nonostante anche questi fossero inesistenti; ha altresì rilevato che esistono elementi nuovi non valutati nel primo procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente contestasse in realtà la ricostruzione fattuale e la valutazione del compendio probatorio operata dal Tribunale di Brescia e che tali censure non possano essere esaminate in sede di legittimità rispetto alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., atteso il limite previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. Inoltre la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione integra violazione di legge solo se mancante o manifestamente privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; nel caso concreto la critica del Procuratore non ha superato questo filtro. Conseguenza pratica: resta ferma l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro del Gip.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000
Norma che sanziona il delitto fiscale relativo all'utilizzo/compensazione di crediti d'imposta inesistenti; nel caso è tema se i provvedimenti riguardino lo stesso fatto e lo stesso titolo di reato (applicabilità del ne bis in idem) quando in un decreto è richiamato il comma 1 e nell'altro il comma 2
Limita la cognizione della Corte di Cassazione rispetto alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, non per semplice critica di merito o della valutazione probatoria
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha considerato la censura essenzialmente attinente alla valutazione dei fatti e della motivazione, non rilevabile in cassazione
Disciplinante gli atti impugnabili e la tutela nella fase degli atti cautelari; le ordinanze emesse in questa materia sono sindacabili in Cassazione nei soli casi di violazione di legge come previsto dall'art. 325
Norma che regola la disciplina del sequestro probatorio e le questioni di ne bis in idem richiamata nel contraddittorio: il principio del ne bis in idem non è assoluto quando nel secondo procedimento emergono elementi nuovi non valutati nel primo
Norma evocata dalla difesa per sostenere la liceità di alcune compensazioni o rimborsi; la sua rilevanza è questione di fatto e/o di merito da valutare nelle fasi dibattimentali
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692
Giurisprudenza richiamata in punto di difetto di motivazione: il vizio assumerebbe rilievo in cassazione solo se l'apparato motivazionale manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è ammissibile solo per violazione di legge: censure limitate alla valutazione dei fatti o del merito della prova sono normalmente inammissibili
- La carenza di motivazione integra una violazione di legge solo se la motivazione manca totalmente o è manifestamente insufficiente sotto i profili di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Il principio del ne bis in idem opera quando il secondo provvedimento si riferisce allo stesso fatto storico e allo stesso titolo di reato; la presenza di diverso quadro probatorio, di imputazioni diverse (es. comma 1 vs comma 2), di nuovi elementi o di destinatari diversi può giustificare la non applicazione del ne bis in idem
- Contestazioni tecniche sul calcolo del quantum o sulla qualificazione di singoli elementi (es. quali crediti siano inesistenti) sono, di regola, questioni di merito che vanno affrontate nelle fasi di merito e non in sede di legittimità
- Per chi impugna una misura cautelare è strategico concentrare in sede di riesame e nel dibattimento le argomentazioni di fatto e di prova; affidarsi alla Cassazione per rinnovare valutazioni probatorie espone al rigetto per inammissibilità
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