Cassazione Penale, Sentenza n. 40685/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto (4 mesi di reclusione e €100 di multa) contestando l'esclusione dello stato di necessità ex art.54 c.p., la mancata qualificazione come "furto lieve per bisogno" ex art.626 n.2 c.p., il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. e vizi nella motivazione e nella dosimetria della pena. La ricorrente ha dedotto malnutrizione, estrema debolezza e condizione di senza fissa dimora, nonché elementi probatori (annotazioni degli operanti, sommarie informazioni testimoniali, CNR) che avrebbero dovuto far riconoscere la scriminante o comunque la fattispecie attenuata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo allo stato di necessità ex art.54 (ritenendo che non ricorressero i requisiti di pericolo attuale, inevitabile e non volontariamente causato), ma ha accolto il secondo motivo relativo alla mancata valutazione del furto lieve per bisogno ex art.626 n.2: la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato rispetto agli elementi probatori prodotti (malnutrizione, senza fissa dimora, annotazione degli operanti) e ha svolto considerazioni congetturali. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
Scriminante dello stato di necessità: richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato e inevitabile; la Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero dimostrati nel caso concreto.
Furto lieve per bisogno: richiede che la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; la Corte ha richiamato che non basta il generico stato di miseria, occorre una situazione di indilazionabile necessità.
Norma di riferimento sul reato di furto in generale; richiamata per distinguere il furto comune dal furto lieve per bisogno.
Richiamata dalla ricorrente come attenuante (per circostanze favorevoli o restituzione); la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il suo mancato riconoscimento.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: invocati dalla ricorrente per carenze argomentative della Corte d'appello; la Corte ha condiviso la censura sulla mancata considerazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Art.54 c.p. (stato di necessità) e art.626 n.2 c.p. (furto lieve per bisogno) sono istituti distinti: lo stato di necessità richiede pericolo attuale, involontario e inevitabile; il furto lieve per bisogno può applicarsi anche senza pericolo attuale ma richiede grave e indilazionabile necessità e tenue valore della cosa.
- Per far prevalere la qualificazione come furto lieve per bisogno non è sufficiente dimostrare una generica condizione di povertà: è necessario allegare (e, se possibile, provare) elementi fattuali idonei a dimostrare la gravità e l'urgenza del bisogno e l'uso che si intendeva fare della cosa sottratta.
- Nel processo penale non grava sull'imputato un onere probatorio formale come nel processo civile, ma sussiste un onere di allegazione: l'imputato deve indicare fatti e circostanze che, se riscontrati, possono ribaltare il giudizio (es. annotazioni, testimonianze, certificazioni sullo stato di salute o di senzatetto).
- La valutazione del giudice di merito deve motivare espressamente il trattamento delle prove e degli elementi allegati: omissioni o valutazioni meramente congetturali possono portare ad annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
- Il requisito del "tenue valore" va valutato anche in rapporto all'utilizzo concreto che l'agente intendeva fare del bene (alimentare e di prima necessità possono essere più facilmente inquadrati come 'tenue valore' se destinati a soddisfare un bisogno urgente).
- In situazioni simili, chi agisce per necessità deve documentare quanto più possibile la condizione di indilazionabile bisogno (certificati medici, attestazioni dei servizi sociali, annotazioni delle forze dell'ordine, testimonianze) e contestualmente illustrare l'uso previsto della merce sottratta; l'assenza di tale allegazione può far escludere la scriminante e non assicurare il riconoscimento dell'ipotesi lieve.
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