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Sentenza

Sentenza del 23/03/2018 n. 3490 - Comm. Trib. Prov. Catania

Avviso di accertamento - Iscrizione della società beneficiaria nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche - Spese di pubblicità - Presunzione - Inoperatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 alle spese di sponsorizzazione. La questione era se, per escludere tale presunzione, fosse sufficiente o necessario verificare l’iscrizione delle società beneficiarie dei pagamenti alle rispettive federazioni sportive, oppure se rilevasse esclusivamente la loro qualificabilità come associazioni o società sportive dilettantistiche ai sensi della legge.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, ai fini dell’esclusione della presunzione, non è decisiva l’iscrizione delle società beneficiarie alle rispettive federazioni sportive. Occorre invece verificare se i contributi siano stati destinati ad associazioni o società che possano essere qualificate come sportive dilettantistiche secondo l’art. 90 della legge n. 289/2002. La pretesa fiscale deve quindi essere valutata sulla base della natura effettiva dei beneficiari e della destinazione delle somme, non del solo requisito formale dell’iscrizione federale.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Ai fini dell'esclusione della presunzione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non rileva l'iscrizione o meno alle rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo in denaro erogato con le sponsorizzazioni, ma la destinazione del contributo ad associazioni sportive o società che possano essere qualificate come dilettantistiche.

    La norma comporta una presunzione relativa in materia di spese di pubblicità e sponsorizzazioni. Per superarla o escluderne l'applicazione, assume rilievo la destinazione delle somme a soggetti realmente qualificabili come sportivi dilettantistici, mentre l'iscrizione a una federazione sportiva non costituisce, da sola, requisito decisivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle sponsorizzazioni sportive, la qualificazione sostanziale del beneficiario prevale sugli adempimenti o requisiti meramente formali.
  • L’assenza di iscrizione a una specifica federazione sportiva non è sufficiente, da sola, a escludere la natura dilettantistica del soggetto beneficiario.
  • Per valutare la deducibilità delle spese di pubblicità occorre esaminare la reale destinazione dei pagamenti, la natura del beneficiario e la documentazione dell’attività sportiva svolta.
  • L’Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa fiscale esclusivamente sull’assenza di iscrizione federale, ma deve dimostrare che il beneficiario non possieda i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
  • La presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, non elimina la necessità di una verifica concreta dell’operazione di sponsorizzazione e della sua effettiva riferibilità ad attività sportiva dilettantistica.

Testo integrale

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