Sentenza del 23/03/2018 n. 3490 - Comm. Trib. Prov. Catania
Avviso di accertamento - Iscrizione della società beneficiaria nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche - Spese di pubblicità - Presunzione - Inoperatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 alle spese di sponsorizzazione. La questione era se, per escludere tale presunzione, fosse sufficiente o necessario verificare l’iscrizione delle società beneficiarie dei pagamenti alle rispettive federazioni sportive, oppure se rilevasse esclusivamente la loro qualificabilità come associazioni o società sportive dilettantistiche ai sensi della legge.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai fini dell’esclusione della presunzione, non è decisiva l’iscrizione delle società beneficiarie alle rispettive federazioni sportive. Occorre invece verificare se i contributi siano stati destinati ad associazioni o società che possano essere qualificate come sportive dilettantistiche secondo l’art. 90 della legge n. 289/2002. La pretesa fiscale deve quindi essere valutata sulla base della natura effettiva dei beneficiari e della destinazione delle somme, non del solo requisito formale dell’iscrizione federale.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Ai fini dell'esclusione della presunzione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non rileva l'iscrizione o meno alle rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo in denaro erogato con le sponsorizzazioni, ma la destinazione del contributo ad associazioni sportive o società che possano essere qualificate come dilettantistiche.
La norma comporta una presunzione relativa in materia di spese di pubblicità e sponsorizzazioni. Per superarla o escluderne l'applicazione, assume rilievo la destinazione delle somme a soggetti realmente qualificabili come sportivi dilettantistici, mentre l'iscrizione a una federazione sportiva non costituisce, da sola, requisito decisivo.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle sponsorizzazioni sportive, la qualificazione sostanziale del beneficiario prevale sugli adempimenti o requisiti meramente formali.
- L’assenza di iscrizione a una specifica federazione sportiva non è sufficiente, da sola, a escludere la natura dilettantistica del soggetto beneficiario.
- Per valutare la deducibilità delle spese di pubblicità occorre esaminare la reale destinazione dei pagamenti, la natura del beneficiario e la documentazione dell’attività sportiva svolta.
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa fiscale esclusivamente sull’assenza di iscrizione federale, ma deve dimostrare che il beneficiario non possieda i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
- La presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, non elimina la necessità di una verifica concreta dell’operazione di sponsorizzazione e della sua effettiva riferibilità ad attività sportiva dilettantistica.
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