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Sentenza

Sentenza n. 14555/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento 1) Della nota prot. 0029931 dell'8 agosto 2025 comunicata a mezzo pec in pari data con la quale Ismea ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria sulla domanda n. PIU24_00100 a valere sul Bando “Più Impresa 2024” emanato ai sensi del D.Lgs. 185/2000 Titolo I Capo III e ss.mm.ii. concernente l'erogazione di mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere, su tutto il territorio nazionale, il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile (All.1); 2.) Della nota prot n. 0008606 del 02-03-2025 di comunicazione dei motivi ostativi (All.2); 3.) Della nota prot. n. 0002065 del 15-01-2025 di avvio del procedimento e richiesta di integrazione documentale (All.3); 4.) Ove occorra delle Istruzioni applicative Ismea adottate ai sensi dell'art. 14 del Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 (GU n.86 del 12-4-2024)(All.4); 5.) Ove occorra del Manuale Utente pubblicato da Ismea per l'accesso alle agevolazioni (All.5);

Giustizia amministrativa202514691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alle agevolazioni della misura "Più Impresa 2024" e gli atti istruttori e procedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato destinati a un programma di ampliamento di un'impresa agricola, comprendente la costruzione di un edificio per celle frigorifere e locali direzionali. ISMEA aveva richiesto integrazioni documentali relative alle produzioni previste, alle attività di post-raccolta, alla disponibilità delle attrezzature per lavorazione e confezionamento e alla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa. Dopo la richiesta di proroga, non accolta, ISMEA aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. La ricorrente aveva presentato osservazioni e documentazione integrativa, sostenendo la funzionalità del progetto e la disponibilità o acquisibilità delle attrezzature. L'istruttoria tecnica si era conclusa negativamente, rilevando l'insufficiente dimostrazione della completezza operativa del progetto e della disponibilità delle dotazioni necessarie alle attività di lavorazione, stoccaggio, confezionamento e commercializzazione. Il ricorso deduceva: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative; difetto di istruttoria; erronea valutazione della completezza funzionale del programma; illegittimo utilizzo del fascicolo aziendale; erronea valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 perché ISMEA aveva rappresentato più volte le criticità istruttorie, prima con la richiesta di integrazioni e poi con la comunicazione dei motivi ostativi, consentendo alla ricorrente di interloquire mediante chiarimenti e documenti. Ha ritenuto legittima la valutazione di incompletezza funzionale del progetto, poiché la disciplina della misura demandava a ISMEA non un controllo meramente formale, ma la verifica della sostenibilità e della concreta realizzabilità dell'investimento. Il giudizio tecnico sull'insufficiente dimostrazione della disponibilità delle attrezzature non presentava manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore tecnico macroscopico, sicché non poteva essere sostituito dal giudice con una diversa valutazione di merito. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo del fascicolo aziendale quale mero indice istruttorio, concorrente con ulteriori elementi, e non quale prova esclusiva dell'indisponibilità delle attrezzature. Ha infine respinto la censura sulla sostenibilità economico-finanziaria, osservando che la quantificazione dei mezzi propri aveva carattere preliminare ed estimativo e che il diniego non si fondava soltanto sull'insufficienza dei mezzi propri, ma sulla mancata verifica dell'ammissibilità e completezza del programma, presupposto necessario per determinare spese ammissibili, agevolazioni concedibili e fabbisogno finanziario. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibili le ragioni della non ammissione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguatamente esplicitate le criticità relative alla completezza e realizzabilità del programma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi assolve alla funzione partecipativa quando consente all'interessato di conoscere le criticità e di presentare osservazioni e documentazione; non è ravvisabile lesione sostanziale se gli elementi posti a fondamento del diniego sono stati previamente rappresentati.

  • D.Lgs. 185/2000, Titolo I, Capo III

    La disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole attribuisce a ISMEA il compito di verificare la sostenibilità e la concreta realizzabilità dei programmi di investimento.

  • art. 14 Decreto interministeriale 23 febbraio 2024

    La norma è richiamata quale base delle istruzioni applicative della misura agevolativa, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nelle procedure per la concessione di agevolazioni pubbliche, l'amministrazione competente può svolgere una verifica sostanziale della sostenibilità e della concreta realizzabilità del programma d'investimento, non limitata al controllo formale della domanda e dei documenti allegati.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica; il sindacato resta circoscritto alla verifica dell'attendibilità dell'istruttoria e dell'assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore tecnico macroscopico.
  • L'utilizzo del fascicolo aziendale come indice istruttorio, concorrente con altri elementi acquisiti nel procedimento, è legittimo quando l'amministrazione non gli attribuisca valore di prova esclusiva e motivi la decisione sulla base del complesso delle risultanze istruttorie.
  • La partecipazione procedimentale è sostanzialmente garantita quando la richiesta di integrazioni e la comunicazione dei motivi ostativi rendono conoscibili le criticità poste a base del possibile diniego e consentono all'interessato di presentare osservazioni e documentazione.
  • La determinazione definitiva delle spese ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del fabbisogno finanziario presuppone l'accertamento positivo dell'ammissibilità e della completezza funzionale del programma; le contestazioni su dati finanziari preliminari non incidono sul diniego fondato prioritariamente sull'incompletezza del progetto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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