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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13959/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra reati oggetto di tre diverse sentenze definitive emesse dal Tribunale di Torino e confermate in appello. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato la condizione personale dell'interessato, descritta come quella di migrante, privo di fissa dimora e di attività lavorativa, e la conseguente finalità comune delle condotte, poste in essere per procurarsi i mezzi minimi di sostentamento. Le sentenze riguardavano una cessione di hashish, un tentato furto aggravato e una successiva condanna per ricettazione e tentato furto aggravato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto una motivazione approfondita e coerente, esaminando singolarmente i fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, e rilevando che le condotte erano state poste in essere in un arco temporale molto esteso e presentavano natura eterogenea. La censura difensiva è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione dei fatti concreti, della loro genesi e delle modalità esecutive, che può legittimamente fondare il diniego quando le condotte risultino distanti nel tempo e disomogenee.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio fattuale e degli apprezzamenti già compiuti dal giudice dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è logica e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di una comune finalità economica o di una generica condizione personale dell'autore non è, da sola, sufficiente a imporre il riconoscimento della continuazione ove la struttura oggettiva dei fatti deponga in senso contrario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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