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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22268/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva riqualificato il fatto da minaccia grave a minaccia semplice. Il ricorrente deduceva: a) omissione di esame in appello della censura relativa alla declaratoria di tardività del deposito della lista testi, sostenendo che la lista era stata inviata tempestivamente via fax al Tribunale; b) illegittimità del rigetto della produzione dei testimoni sulla base dell'inidoneità del mezzo di trasmissione (fax), con conseguente violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di prova dichiarativa decisiva che avrebbe potuto portare a esito più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Pur riconoscendo la legittimità, in linea di principio, dell'invio tramite telefax della lista testi, la Corte ha ritenuto che la questione fosse assorbita dalla valutazione svolta dalla Corte territoriale circa l'irrilevanza dei testimoni indicati. La Corte di appello aveva valutato il contesto di conflittualità esasperata tra le parti e aveva escluso la tesi difensiva sullorigine dei messaggi per ragioni di verosimiglianza; il ricorrente non ha invece dimostrato in che modo le testimonianze richieste avrebbero potuto sovvertire tale valutazione. Sussiste pertanto l'omesso assolvimento dell'onere, a carico della difesa, di provare la decisività del mezzo istruttorio ai sensi degli orientamenti giurisprudenziali e dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Richiamato come base procedurale per lo svolgimento dell'udienza in forma conforme alle norme emergenziali; non oggetto di specifica interpretazione giurisprudenziale nel dispositivo

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la riassunzione o l'assunzione di prove nuove è subordinata alla dimostrazione della necessità e della decisività delle prove richieste, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio già acquisito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa del ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 23343 del 01/03/2016)

    Conferma la legittimità dell'inoltro mediante telefax alla cancelleria della lista testi e delle circostanze di prova, nell'evoluzione delle modalità di comunicazione e per ragioni di semplificazione e ragionevole durata del processo

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 44978 del 19/09/2014)

    Afferma l'illegittimità di un'ordinanza che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni indicati quando il deposito via fax sia stato regolare

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016)

    Stabilisce che la riassunzione di prove o l'assunzione di nuove prove richiede la dimostrazione che i dati probatori precedenti siano incerti e che il mezzo richiesto sia decisivo

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di comminare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili con profili di colpa

Massime di principio

  • L'invio tramite telefax della lista testi può essere considerato, in linea di principio, un mezzo valido di trasmissione alla cancelleria; un rigetto fondato solo sull'uso del fax è illegittimo se il deposito è comunque tempestivo e idoneo
  • Quando si chiede la riassunzione o l'assunzione di prove (art. 603 c.p.p.), la parte che la richiede deve esplicitamente dimostrare la necessità e la decisività della prova; è insufficiente affermare genericamente che le testimonianze avrebbero potuto incidere sul giudizio
  • Se la decisione di merito ha compiuto una valutazione di credibilità fondata su elementi di contesto e di fatto (es. conflittualità tra le parti, incongruenze della versione difensiva), il semplice deposito tardivo o il mezzo di trasmissione non basta a dimostrare che la prova richiesta sovvertirebbe tale valutazione
  • Un ricorso che non affronti concretamente la decisività delle prove omesse o non assunte è esposto al rischio di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorrente possono essere applicate sanzioni economiche (Cassa delle Ammende) oltre alla condanna alle spese processuali

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