Cassazione Penale, Sentenza n. 01449/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva respinto il reclamo del Ministero contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva riconosciuto e liquidato a favore del detenuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Il Ministero chiedeva che la somma riconosciuta al detenuto fosse compensata con il credito vantato dallo Stato nei confronti dello stesso per il pagamento di una pena pecuniaria (multа di euro 119.645,59). Il Tribunale aveva escluso la compensazione ritenendo, tra l'altro, che il riconoscimento del rimedio risarcitorio da parte del magistrato di sorveglianza avesse carattere meramente dichiarativo e che la nuova disciplina delle pene pecuniarie (d.lgs. n.150/2022), nonché la possibilità di conversione delle pene pecuniarie, ostassero alla compensazione; inoltre aveva rilevato l'assenza della prova che l'Amministrazione avesse avviato l'esecuzione coattiva della multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute ai detenuti ex art. 35-ter Ord. pen. può essere compensata con l'obbligazione a carico del detenuto per il pagamento di una pena pecuniaria, purché il credito dello Stato sia certo, liquido ed esigibile. La Corte ha precisato che il titolo costitutivo del credito relativo alla pena pecuniaria è la sentenza di condanna irrevocabile e che la posizione giuridica attuale del condannato può essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero. Ha escluso rilievo decisivo a mere ipotesi di conversione della pena pecuniaria non concretamente disposta e ha ritenuto che il riconoscimento dell'indennizzo da parte del magistrato di sorveglianza sia idoneo a costituire un credito liquido e certo suscettibile di compensazione. Il processo è rinviato affinché il Tribunale verifichi l'effettiva esistenza e l'ammontare del controcredito dello Stato nel caso di specie.
Norme richiamate
Il credito riconosciuto al detenuto ai sensi dell'art. 35-ter è una obbligazione dello Stato che può essere oggetto di compensazione con crediti dello Stato verso il detenuto, purché il controcredito sia certo, liquido ed esigibile.
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 35-ter; la Corte ha ritenuto infondata la distinzione operata dal Tribunale tra riconoscimento giudiziale civile e riconoscimento del magistrato di sorveglianza in ordine alla possibilità di compensazione.
R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 1)
Richiamato nelle deduzioni del ricorrente; la Corte ha ritenuto che le regole richiamate non ostino alla compensazione quando sussistono i requisiti del controcredito (certezza, liquidità, esigibilità).
La Corte ha richiamato i presupposti disciplinati dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il credito opposto in compensazione, affermando che una sentenza di condanna pecuniaria irrevocabile costituisce titolo idoneo a dimostrare tali requisiti.
Citato dal Tribunale di sorveglianza come norma ostativa alla compensazione in ragione di una presunta natura meramente 'dichiarativa' dell'atto che riconosce l'indennizzo; la Corte di Cassazione non ha condiviso tale lettura e ha ritenuto superflua la distinzione invocata.
Richiamato dal Tribunale come ostativo alla compensazione delle pene pecuniarie; la Corte ha escluso che la nuova disciplina impedisca, di per sé, la compensazione quando sussistono i requisiti del controcredito e in assenza di concrete determinazioni (es. conversione) che abbiano già inciso sul credito.
Riferito in relazione alla possibilità di conversione della pena pecuniaria: la Corte ha precisato che la mera ipotesi di futura conversione non può impedire la compensazione se la conversione non è stata realmente disposta.
Massime di principio
- Il credito dello Stato derivante da una condanna a pena pecuniaria è certo, liquido ed esigibile se fondato su sentenza di condanna irrevocabile e può essere utilizzato in compensazione contro somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord. pen.
- Per provare l'esistenza e l'ammontare del controcredito dello Stato nella procedura ex art. 35-ter, è sufficiente produrre la sentenza irrevocabile o l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero che rappresenta la posizione giuridica attuale del condannato.
- Il riconoscimento dell'indennizzo da parte del magistrato di sorveglianza non è meramente 'dichiarativo' ai fini della compensazione: se l'importo è certo e liquido, esso può essere compensato.
- La possibilità teorica di conversione della pena pecuniaria non può essere usata, in assenza di una concreta disposizione di conversione, per negare la compensazione: non si devono basare decisioni su mere ipotesi.
- L'Amministrazione che invoca la compensazione deve documentare il proprio controcredito (sentenza/ordine di esecuzione e calcolo dell'ammontare); il giudice deve valutare l'esistenza e l'entità del controcredito prima di escludere la compensazione.
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