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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01165/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 36206/2022 la Corte aveva respinto il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, ma nel dispositivo non aveva provveduto sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte controricorrente. Il difensore del soggetto beneficiario della distrazione ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, deducendo che tale domanda era stata già formulata nelle conclusioni del controricorso originario e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. La società intimata nel procedimento di correzione non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione, affermando che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 36206/2022, aggiungendo dopo le parole "accessori come per legge" la formula "da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. GIUSEPPE FLAMMIA". Non ha adottato provvedimenti sulle spese del procedimento di correzione, data la sua natura speciale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere emendata mediante il procedimento di correzione di errore materiale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La richiesta di distrazione risultava già formulata nella memoria depositata nel giudizio definito dall'ordinanza da correggere.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese, quando la relativa domanda sia stata effettivamente formulata negli atti del giudizio, costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non comporta una nuova decisione sul merito della controversia, ma solo l'integrazione o rettifica del provvedimento per renderlo conforme al contenuto effettivamente richiesto e deciso.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va normalmente disposta la liquidazione delle spese, per l'impossibilità di individuare una parte vittoriosa e una soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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