Ordinanza n. 757/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR, con una precedente ordinanza istruttoria, aveva ordinato all'Amministrazione di depositare gli atti e i documenti del procedimento e una relazione sui fatti, chiedendo in particolare di chiarire se la discrasia tra le armi denunciate dal ricorrente e quelle rinvenute nella disponibilità sua e di un soggetto terzo consistesse soltanto in una discordanza dei numeri di matricola oppure anche in uno scambio materiale delle armi. L'Amministrazione non ha adempiuto all'ordine istruttorio senza fornire una motivazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario reiterare l'ordine istruttorio precedentemente impartito, assegnando alla Questura termine sino al 15 giugno 2026 per depositare gli atti, i documenti e la relazione richiesta. Il Tribunale ha avvertito che l'eventuale ulteriore mancata esecuzione sarà valutata, ai fini della decisione, quale comportamento rilevante ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 24 giugno 2026. Non è stata quindi ancora decisa la domanda di annullamento né è stata assunta una decisione definitiva sulla misura cautelare.
Norme richiamate
eventuale mancata esecuzione dell'ordine istruttorio sarà valutata ai fini della decisione quale comportamento rilevante
La mancata collaborazione dell'Amministrazione nell'esecuzione di un ordine istruttorio può essere valorizzata dal giudice ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il TAR ne richiama i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Il TAR lo richiama, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue immotivatamente un ordine istruttorio del giudice amministrativo, il giudice può reiterare l'ordine assegnando un nuovo termine e avvertire che l'ulteriore inadempimento sarà valutato ai fini della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una domanda cautelare la cui valutazione richieda chiarimenti fattuali e documentali non forniti dall'amministrazione, il giudice può disporre o reiterare gli incombenti istruttori e rinviare la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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