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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31409/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di una somma corrispondente all'importo di una caparra versata in relazione a un preliminare di compravendita poi risolto, oltre alla penale maturata per effetto della risoluzione. La controparte propose opposizione al decreto ingiuntivo; nel corso del giudizio intervenne il fallimento della società ingiungente, con prosecuzione dell'opposizione da parte del curatore, che ottenne in primo grado l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto. Il curatore propose appello, ma la Corte territoriale rigettò il gravame ritenendo che la parte opposta avesse provato l'inesistenza del credito azionato mediante una controdichiarazione nella quale la società ingiungente aveva negato la reale esistenza del debito, affermando che l'operazione era stata prospettata per sottrarre liquidità ai creditori della società debitrice e redistribuire somme a società a essa riconducibili. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme fallimentari sulla chiusura della procedura e sulla capacità processuale, lamentando la nullità del procedimento e della sentenza per omessa interruzione del giudizio; ha inoltre contestato, nei limiti ricostruiti dalla Corte, le eccezioni di improcedibilità e di acquiescenza sollevate dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le eccezioni preliminari: ha escluso l'improcedibilità del ricorso perché la notificazione della sentenza impugnata risultava comunque prodotta dalla controricorrente e, in ogni caso, il ricorso era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione; ha escluso l'acquiescenza perché la deduzione della nullità per omessa interruzione non implica accettazione della decisione di merito; ha escluso l'inammissibilità per difetto di capacità processuale, chiarendo che la chiusura del fallimento determina il riacquisto della capacità processuale solo quando il decreto diviene definitivo. Nel merito, ha però rigettato il ricorso, affermando che alla data della decisione d'appello il decreto di chiusura non era ancora definitivo e che, comunque, l'interruzione non opera automaticamente dal mero deposito del decreto, ma solo con l'efficacia del provvedimento definitivo che fa venir meno la capacità del curatore e restituisce quella al debitore. Ha quindi confermato la decisione di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata non determina improcedibilità quando la notificazione risulti comunque dagli atti depositati dalla controparte nel termine previsto.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    I documenti relativi alla notificazione a mezzo PEC prodotti dal controricorrente sono comunque nella disponibilità del giudice ai fini della verifica della procedibilità.

  • art. 120 l.fall.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del procedimento e della sentenza per omessa interruzione conseguente alla chiusura del fallimento.

  • art. 118 l.fall.

    Il decreto di chiusura del fallimento rileva ai fini del riacquisto della capacità processuale, ma solo se definitivo.

  • art. 119, comma 4, l.fall.

    Il decreto di chiusura diviene definitivo ed efficace quando decorre inutilmente il termine per il reclamo o quando il reclamo è definitivamente rigettato.

  • art. 119, comma 3, l.fall.

    Il dies a quo per il reclamo decorre dalle formalità pubblicitarie previste dal rinvio all'art. 26 l.fall. per ogni altro interessato.

  • art. 26 l.fall.

    La Corte lo richiama per affermare che la decorrenza del termine per il reclamo è collegata alle formalità pubblicitarie del decreto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ritenendo l'impugnazione priva della necessaria diligenza o consapevolmente infondata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la chiusura del fallimento non produce una successione processuale, ma il riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già fallito; tale effetto si produce solo quando il decreto di chiusura sia divenuto definitivo.
  • L'interruzione del processo dovuta alla chiusura del fallimento non opera automaticamente al mero deposito del decreto di chiusura, ma presuppone l'efficacia del provvedimento definitivo che fa venir meno la capacità del curatore.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza impugnata può essere dimostrata anche tramite gli atti depositati dalla controparte, quando questi siano nella disponibilità del giudice nel termine utile.
  • La deduzione della nullità del procedimento per omessa interruzione non integra acquiescenza alla decisione di merito, poiché mira a rimettere la causa in condizione di essere nuovamente esaminata.
  • La definitiva efficacia del decreto di chiusura del fallimento dipende dal decorso del termine per reclamo o dal suo rigetto definitivo, secondo il sistema delle formalità pubblicitarie previsto dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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