Cassazione Penale, Sentenza n. 14315/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo e finalizzato alla confisca emesso dal GIP il 7/6/2021. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, atteso che la notifica sarebbe avvenuta solo ai difensori domiciliatari e non al domicilio dichiarato; 2) errata applicazione e motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con contestazione del valore probatorio delle dichiarazioni del coindagato Piccinini Luca (sostanzialmente non corroborate) e mancanza di riscontri esterni; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti e insufficiente valutazione del contributo del ricorrente rispetto ai reati contestati (associazione a delinquere, abusivismo finanziario, truffa, autoriciclaggio), contestando inoltre l'assenza del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati e la mancata acquisizione di dichiarazioni delle presunte persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il vizio non consentito poiché la nullità di notifica, se non eccepita tempestivamente dinanzi al Tribunale del riesame, non può essere dedotta in sede di legittimità; inoltre nel caso la notifica non era affatto omessa ma effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato e non era stata eccepita dal difensore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto in parte non specifico e in parte non consentito il sindacato sulla valutazione del fumus, ricordando il limite del giudizio di legittimità sulle misure reali e valutando come logiche e suffragate le argomentazioni del Tribunale che hanno richiamato, oltre alle dichiarazioni di Piccinini, riscontri documentali e intercettazioni. Il terzo motivo è stato escluso per mancata deduzione davanti al giudice di riesame e per essere in realtà una richiesta di riconsiderazione del merito probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che l'assenza di deduzione tempestiva della nullità ne preclude la valutazione in cassazione
Richiamato tra le norme proceduralmente rilevanti in tema di notificazioni e impugnazioni; la Corte lo include nel complesso delle disposizioni proceduralmente rilevanti senza attribuire una specifica interpretazione innovativa
art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla impugnazione dei provvedimenti; la Corte rammenta i limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente la domiciliazione presso il difensore; il ricorrente ha contestato la notifica effettuata in tale luogo ma la Corte ha rilevato la mancata tempestiva eccezione davanti al riesame
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il dovere di eccepire la nullità immediatamente dopo averne avuto notizia; la Corte l'ha applicata per ritenere sanata o non tempestivamente dedotta la presunta nullità
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla necessità di riscontri esterni per le dichiarazioni dei coindagati; la Corte ha ritenuto che nel caso vi fossero riscontri documentali e investigativi a corroborare le dichiarazioni del coindagato
Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione di euro 3.000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Giurisprudenza citata per sostenere che il ricorso infondato e causante inammissibilità può comportare responsabilità e sanzioni del ricorrente
Massime di principio
- Le nullità di notifica relative alla fissazione dell'udienza di riesame devono essere eccepite tempestivamente davanti al giudice che ha adottato il provvedimento; se non sollevate, risultano precluse in sede di Cassazione
- La Corte di Cassazione, nei giudizi relativi a misure cautelari reali (sequestri), valuta prevalentemente questioni di diritto e vizi di motivazione radicali; non può sostituirsi al giudice del merito per riconsiderare il quadro probatorio in assenza di violazioni di legge
- Le dichiarazioni di coindagati possono costituire base per il fumus commissi delicti se sono corroborate da riscontri documentali o investigativi; la valutazione della congruenza e dell'affidabilità di quei riscontri rimane prerogativa del giudice di merito
- Questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti o alla ricostruzione del nesso di pertinenzialità dei beni, se non dedotte nei gradi precedenti, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione
- Proporre ricorsi inammissibili o sollevare vizi processuali senza averli tempestivamente eccepiti può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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