Cassazione Penale, Ordinanza n. 34188/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato l’ordinanza del 18 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che aveva rigettato l’opposizione al decreto di espulsione disposto ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, quale misura alternativa alla detenzione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che fosse necessario il nulla osta all’espulsione poiché era sottoposto a un procedimento penale in Italia e che la sua mancanza pregiudicasse l’esercizio delle prerogative difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Ha rilevato che l’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 non contempla il nulla osta previsto dall’art. 13, comma 3, per l’espulsione amministrativa. Ha aggiunto che, anche ipotizzando l’applicabilità di tale requisito, la sua omissione non sarebbe deducibile dal destinatario dell’espulsione: il nulla osta tutela l’effettività della giurisdizione penale, mentre l’interessato può esercitare le proprie prerogative nel procedimento penale ancora pendente chiedendo l’autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 del medesimo decreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998
l'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 che disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione (segnatamente comma 5) non prevede, come invece l'art. 13 in materia di espulsione amministrativa, l'istituto del nulla osta di cui al comma 3 della disposizione da ultimo citata
L’espulsione prevista dall’art. 16 come misura alternativa alla detenzione non è subordinata al nulla osta stabilito dall’art. 13, comma 3, per l’espulsione amministrativa.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
ad ogni modo, quand'anche si ritenesse applicabile la disposizione, la mancanza del predetto nulla osta non potrebbe essere fatta valere dal soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, trattandosi di istituto posto a tutela della effettività della giurisdizione penale e non dei diritti del soggetto espulso
Il nulla osta all’espulsione è posto a tutela dell’effettività della giurisdizione penale e non dei diritti del destinatario dell’espulsione; quest’ultimo non può quindi dedurne la mancanza.
art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998
il soggetto espulso che può esercitare le proprie prerogative nel procedimento penale che lo vede tutt'ora coinvolto in territorio italiano mediante l'autorizzazione al rientro sul territorio di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998
L’autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 consente allo straniero espulso di esercitare le proprie prerogative nel procedimento penale pendente in Italia.
Massime di principio
- L’espulsione dello straniero disposta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 come misura alternativa alla detenzione non richiede il nulla osta previsto dall’art. 13, comma 3, per l’espulsione amministrativa.
- Il nulla osta all’espulsione è funzionale alla tutela dell’effettività della giurisdizione penale e non è una garanzia predisposta a tutela del destinatario dell’espulsione; pertanto, quest’ultimo non può fondare sull’assenza del nulla osta una doglianza relativa ai propri diritti difensivi.
- Lo straniero espulso che sia ancora coinvolto in un procedimento penale in Italia può esercitare le proprie prerogative processuali mediante l’autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998.
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