Cassazione Civile, Ordinanza n. 22676/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 40010/2021, la parte vittoriosa aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria, la distrazione delle spese a favore del proprio difensore antistatario. Nel dispositivo della sentenza, tuttavia, la Corte aveva condannato la controparte alla rifusione delle spese, ma aveva omesso di inserire la formula di distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale davanti alla stessa Corte di cassazione, notificandolo all'Agenzia delle entrate, che non ha svolto osservazioni. Il ricorso era fondato sull'erronea omissione della statuizione accessoria di distrazione, che veniva richiesta come integrazione del dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile sia il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle sentenze della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre confermato che il ricorso per correzione, in questo caso, non doveva essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario. Conseguentemente, ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 40010/2021, aggiungendo dopo le parole "accessori di legge" la formula "con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta". Non ha liquidato le spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, qualificata come errore materiale
Consente la correzione materiale del dispositivo quando sia omessa la statuizione sulla distrazione delle spese
È richiamato a conforto della soluzione correttiva, in quanto disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di aver anticipato o non riscosso gli onorari
Rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione.
- La procedura di correzione è utilizzabile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando l'istanza di distrazione è stata formulata nel giudizio concluso dalla pronuncia da correggere, il difensore può agire nel procedimento di correzione sulla base della procura originaria, senza necessità di notificare il ricorso anche alla parte assistita, secondo l'orientamento seguito dalla Corte.
- La statuizione sulle spese che ometta la formula di distrazione, pur a fronte di una richiesta ritualmente proposta, può essere integrata con correzione del dispositivo, trattandosi di omissione meramente materiale e non di nuova decisione di merito.
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