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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27197/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva recepito un accordo ex art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato, applicando la pena di un anno e un mese di reclusione per un reato stradale, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale. Nel concordato era stata anche avanzata, con consenso del pubblico ministero, la richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 20-bis c.p. La sentenza impugnata aveva però dichiarato "irricevibile" la richiesta di pena sostitutiva, ritenendo ostative le condizioni soggettive dell'imputato e interpretando il concordato in modo non coincidente con la volontà difensiva. Con il ricorso si deducevano: omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione; illegittimità della declaratoria di irricevibilità della domanda di pena sostitutiva, perché la richiesta subordinata era stata parte dell'accordo complessivo; erroneità del giudizio negativo fondato sui precedenti penali, senza considerare il tempo trascorso, la condotta successiva al reato e le condizioni personali e sociali del reo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte di appello di Catania. Ha ritenuto che, nel patteggiamento/concordato in appello, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è congiunta e non alternativa rispetto alla richiesta di applicazione della pena principale: il giudice, se ritiene non applicabile la sostituzione, deve rigettare l'istanza nel suo complesso e non può limitarsi ad applicare la pena principale dichiarando irricevibile la sola richiesta subordinata. Nel caso concreto si è quindi verificato un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, perché il giudice di merito ha ratificato solo in parte l'accordo, scindendo indebitamente il patto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il giudice è vincolato ai punti dell'accordo rimessi alla disponibilità delle parti, ma deve controllare l'ammissibilità della richiesta complessiva; se la pena sostitutiva non è applicabile, non può scindere l'istanza e deve respingere l'intero concordato.

  • art. 20-bis cod. pen.

    La pena sostitutiva può essere richiesta come parte integrante della domanda di applicazione della pena e la sua ammissibilità va valutata insieme alla pena principale; se non applicabile, l'istanza va rigettata in toto.

  • art. 53 della legge n. 689 del 1981

    La disciplina delle pene sostitutive impone al giudice di prefigurare già in sentenza la pena sostituita e il relativo progetto attuativo, confermando il carattere accessorio della sanzione sostitutiva rispetto alla pena detentiva.

  • art. 66 della legge n. 689 del 1981

    La mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni comporta il recupero totale o parziale della pena detentiva originaria o la conversione in una pena sostitutiva più grave.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La mancata valutazione della richiesta congiunta di pena sostitutiva nel patteggiamento è ricondotta al regime delle impugnazioni previsto da questa disposizione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato come base normativa della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui richiesta, se inserita nel concordato, non può essere trattata come domanda autonoma e scindibile.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento e nel concordato in appello, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva non ha natura autonoma e alternativa, ma è normalmente congiunta alla domanda di applicazione della pena principale; la sua sorte segue quella dell'istanza complessiva.
  • Se il giudice ritiene non applicabile la pena sostitutiva richiesta dalle parti, deve rigettare l'intero accordo e non può applicare la sola pena principale dichiarando inammissibile o irricevibile la componente sostitutiva.
  • Le pene sostitutive costituiscono una modalità di esecuzione della pena detentiva e presentano un rapporto di accessorietà rispetto alla pena sostituita; ciò richiede una valutazione unitaria del trattamento sanzionatorio concordato.
  • Nel concordato su pena e pena sostitutiva, il giudice conserva un potere di controllo sull'ammissibilità della soluzione proposta, ma non può alterare unilateralmente l'assetto negoziale scindendo i termini dell'accordo tra le parti.
  • La mancata considerazione della richiesta congiunta di pena sostitutiva integra un vizio di correlazione tra richiesta e decisione quando il giudice ratifichi solo in parte l'accordo raggiunto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiMessa alla prova

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