Cassazione Penale, Ordinanza n. 05855/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi e la loro sostanziale riproposizione di censure già respinte in appello. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 10 febbraio 2025. Dal testo emerge che la vicenda riguarda una contestazione per evasione: il ricorrente aveva riferito circostanze nel procedimento a carico di un altro soggetto, ma la Corte territoriale aveva ritenuto tali circostanze rilevanti e false sulla base di elementi di fatto, tra cui la presenza del soggetto fuori dal portone mentre parlava con il ricorrente, come visto dagli operanti, e la presenza della nipote di quel soggetto non solo all'interno del portone ma anche sul pianerottolo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese con motivazione ritenuta congrua e corretta. È stata inoltre contestata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuta adeguata dalla Corte di cassazione poiché fondata sui precedenti dell'imputato, anche per fatti successivi al reato oggetto di causa, considerati indicativi di una personalità negativa.
Norme richiamate
La vicenda processuale riguarda un procedimento per evasione; dal testo emerge solo il riferimento al reato, non una specifica interpretazione normativa della disposizione.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando sorretto da motivazione esaustiva che valorizzi i precedenti penali dell'imputato e la sua negativa personalità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi integrano causa di inammissibilità del ricorso, specie quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua e corretta sui punti contestati.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato, anche se relativi a fatti successivi a quelli oggetto del processo, quale indice della personalità negativa del reo.
- Ai fini della valutazione della falsità o inattendibilità di una circostanza riferita dall'imputato, il giudice può valorizzare elementi fattuali esterni e convergenti, purché la motivazione dia conto in modo coerente del ragionamento probatorio.
Come è indicizzato
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