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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35381/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 25 febbraio 2026, che aveva respinto l’appello contro la decisione del Magistrato di sorveglianza del 14 luglio 2025 sull’applicazione della libertà vigilata per un anno e sull’attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente, condannato in via definitiva nel 2020 per associazione mafiosa e rimesso in libertà il 20 maggio 2023, ha dedotto con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente indicato come pendente in Cassazione il procedimento conclusosi nel 2020 con condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione: a fronte dell’esigenza di una valutazione concreta della pericolosità sociale, il provvedimento avrebbe commesso l’errore percettivo indicato e valorizzato dati di scarso rilievo in modo incongruo. L’ordinanza richiamava, da un lato, l’assenza di carichi pendenti o precedenti penali successivi alla scarcerazione, pur segnalando frequentazioni con pregiudicati, e, dall’altro, un ulteriore procedimento pendente in Cassazione per associazione mafiosa, con condanna a undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio. Ha ribadito che la misura di sicurezza può essere applicata soltanto dopo un accertamento espresso, concreto e attuale della pericolosità sociale, fondato sulla valutazione globale degli elementi richiamati dall’art. 133 c.p., senza ricorso a presunzioni. Nel caso concreto, la motivazione era manifestamente contraddittoria: affermava l’assenza di procedimenti pendenti e, subito dopo, indicava come pendente in Cassazione una condanna per associazione mafiosa non definitiva. Tale contrasto impediva di ricostruire la ratio decidendi. Il testo non indica statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 417 c.p.

    la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice

    L’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 c.p. richiede uno scrutinio positivo espresso della pericolosità sociale attuale, accertata in concreto attraverso una valutazione globale degli elementi di cui all’art. 133 c.p.; non è ammessa alcuna presunzione di pericolosità.

  • art. 133 c.p.

    la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice

    Gli elementi dell’art. 133 c.p. devono essere valutati globalmente per accertare in concreto l’effettiva pericolosità sociale; la Corte esclude che l’accertamento possa fondarsi su presunzioni.

  • art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633

    a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato

    La modifica normativa, letta in modo costituzionalmente orientato, comporta che le misure di sicurezza siano applicate solo dopo un espresso accertamento positivo dell’effettiva pericolosità sociale.

Massime di principio

  • L’applicazione di una misura di sicurezza richiede un accertamento espresso, concreto e attuale dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, fondato sulla valutazione globale degli elementi di cui all’art. 133 c.p.; non può essere desunta da presunzioni, neppure semplici.
  • Una motivazione che affermi l’assenza di procedimenti pendenti e contestualmente indichi un procedimento ancora pendente a carico dell’interessato è contraddittoria al punto da impedire la ricostruzione della ratio decidendi e determina l’annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

Testo integrale

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