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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19895/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brindisi chiedendo la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura, sostenendo che l'atto non era stato tradotto in una lingua a lui nota. Come prova della mancata conoscenza dell'italiano produceva un verbale di identificazione del 18/01/2018. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali relative alla traduzione e nullità dell'atto esecutivo per mancata comprensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordine di esecuzione originario del 3/9/2019 non fosse nullo per omissione di traduzione poiché era stato notificato al difensore dopo che l'imputato si era posto in condizione di irreperibilità, con conseguente legittima notificazione al difensore che supplisce alla conoscibilità dell'atto. Ha inoltre ritenuto irrilevante, per carenza di interesse, contestare la mancata traduzione del successivo provvedimento del 10/12/2019 (revoca della sospensione e disposizione della carcerazione), sia perché la precedente fase procedimentale era regolare sia perché l'eventuale nullità non avrebbe consentito comunque la restituzione dei termini per accedere a misure alternative, né avrebbe inciso sulla carcerazione ormai instaurata in forza della condanna irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina l'assistenza linguistica all'imputato alloglotta: la Corte interpreta che l'obbligo di traduzione degli atti può essere escluso quando l'imputato si è reso irreperibile e la notificazione è effettuata al difensore, posto che la conoscibilità dell'atto è assicurata tramite il difensore.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevato nella prospettazione del ricorrente in ordine alle possibilità di impugnazione e di istanze sulla esecuzione; la Corte sottolinea che il condannato non propose l'istanza prevista e quindi non ha titolo a ottenere effetti restitutori in base a tale omissione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione e domicilio eletto dal difensore; interpretata nel senso che, nelle condizioni di irreperibilità, la notificazione al difensore è legittima e sufficiente.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma afferente all'ordine di esecuzione e alle sue conseguenze: la Corte precisa che l'eventuale invalidità dell'ordine di esecuzione non incide sulla carcerazione ormai instaurata in forza della condanna passata in giudicato.

  • Direttiva 2010/64/UE e D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    Le modifiche legislative attuate in attuazione della Direttiva non alterano l'orientamento della Corte secondo cui l'obbligo di traduzione può essere escluso quando l'imputato si sia volontariamente posto in stato di irreperibilità e la notificazione sia avvenuta al difensore.

Massime di principio

  • Se l'imputato/condannato si pone in condizione di irreperibilità o latitanza e gli atti sono notificati al difensore, la pubblica accusa non è obbligata a tradurre gli atti nella lingua dello straniero: la conoscibilità dell'atto è garantita tramite la notifica al difensore.
  • La mancata traduzione di un ordine di esecuzione non sempre comporta effetti restitutori o la cessazione della carcerazione: la carcerazione può rimanere operativa in quanto trova autonomo titolo nella condanna passata in giudicato.
  • Per far valere efficacemente un vizio per mancata traduzione è necessario dimostrare la persistenza della effettiva incapacità di comprendere la lingua italiana al momento della notificazione e tempestivamente proporre le istanze previste dalla legge.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non implica automaticamente l'onere del difensore di tradurre gli atti; tuttavia la notifica al difensore, se legittima (es. per irreperibilità), è considerata mezzo idoneo a raggiungere la sfera di conoscibilità dell'imputato.
  • In casi analoghi, chi intende opporsi per omissione di traduzione dovrebbe documentare l'assenza di conoscenza della lingua anche nel periodo successivo alla prima attestazione e proporre tempestivamente i rimedi procedurali per conservare l'interesse ad agire.
  • Il ricorrente che non abbia esercitato le possibilità processuali offerte nella fase esecutiva (es. istanze alternative o reclami nei termini) rischia di vedere la censura reputata priva di efficacia pratica o di interesse.

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