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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33138/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle norme relative al giudizio cartolare in appello durante la disciplina emergenziale (richiamando l'art. 23-bis), sostenendo di aver trasmesso tramite il precedente difensore, il 28/12/2020, le proprie conclusioni scritte via PEC all'indirizzo "depositoattipenali.ca.firenze@giustizia.it" con attestazione di consegna, ma che il verbale dell'udienza del 18/01/2021 non riportava tale deposito; perciò denunciava la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: carenza del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha allegato al ricorso la prova effettiva delle conclusioni inviate (il documento indicato come "doc.4" non era presente negli atti di causa), documento rilevante per valutare la doglianza. Secondo rilievo: anche se le conclusioni fossero state inviate e non prese in considerazione dalla Corte di appello, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata che esclude che il mancato inserimento nel fascicolo cartaceo di memorie trasmesse via PEC determini la nullità della sentenza; l'omessa menzione delle conclusioni in sentenza non costituisce automaticamente paralisi della facoltà difensiva. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente l'ha richiamata per contestare violazioni di norme processuali. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per carenza di autosufficienza e manifestamente infondato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla materia impugnabile in cassazione; richiamato per delimitare l'ambito del motivo dedotto.

  • art. 23-bis (discipline emergenziali COVID)

    indicato nel testo come "art.23 bis 1.176/2020"

    Richiamato a giustificazione della trasmissione telematica delle conclusioni in fase di emergenza; la Corte, pur riconoscendo la disciplina emergenziale, ha confermato che la mancata trascrizione cartacea di atti pervenuti via PEC non comporta automaticamente nullità del provvedimento.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità degli atti processuali dedotta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'omessa annotazione nel verbale non integrasse la nullità invocata senza accertare un concreto pregiudizio.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità formale richiamata, seguendo la giurisprudenza che limita l'effetto delle omissioni formali nelle ipotesi di trasmissione via PEC.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente allorché il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per determinare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'omissione in udienza di conclusioni inviate via PEC, il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: allegare la prova documentale della trasmissione e delle conclusioni inviate è essenziale.
  • La mera mancata trascrizione nel fascicolo cartaceo o l'omessa menzione in sentenza delle conclusioni pervenute via PEC non determina automaticamente la nullità del provvedimento; occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o un'influenza sulla motivazione della decisione.
  • In situazioni di disciplina emergenziale (trasmissioni telematiche), è preferibile conservare e allegare ricevute di accettazione/consegna PEC e copie delle memorie inviate, e segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria ogni problema di ricezione.
  • Se l'oggetto del gravame è la mancata valutazione di documenti telematici, il rimedio efficace è dimostrare in che modo l'omissione ha inciso sulla motivazione e sul giudizio di merito, più che invocare immediatamente la nullità formale.
  • Il difensore deve verificare e documentare l'effettivo inserimento nel fascicolo degli atti telematici o, in difetto, rivolgersi alla corte di merito per far accertare la ricezione prima di proporre ricorso per cassazione, onde evitare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

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