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Sentenza

Sentenza n. 1792/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale del 30 marzo 2026 che, in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 223/2026, ha annullato la precedente aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico del Palazzetto dello sport all’RTI ricorrente e ha aggiudicato la gara a un’impresa individuale concorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale del 30 marzo 2026, contestando l’illegittimità della propria esclusione dalla gara, la nullità della clausola dell’art. 18 del disciplinare e l’illegittimità della determinazione nella parte in cui si era limitata a dare esecuzione alla sentenza del TAR Calabria n. 223/2026, allora appellata. Avevano inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia o la caducazione del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante subentro. Dopo il rigetto dell’appello contro la sentenza n. 223/2026 da parte del Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione dei ricorrenti, intervenuta dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza del 25 giugno 2026, n. 5102, aveva respinto l’appello contro la sentenza che aveva determinato il successivo affidamento. Non sono state esaminate nel merito le censure sull’esclusione, sulla clausola del disciplinare e sull’esecuzione della precedente sentenza; non è stata adottata una statuizione sulle domande relative al contratto o al subentro. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    la definizione in rito della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

    La definizione del giudizio in rito è posta a fondamento della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una carenza di interesse alla decisione di merito, qui dichiarata dai ricorrenti dopo il rigetto dell’appello contro la sentenza che aveva determinato il nuovo affidamento.
  • La definizione in rito della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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