Cassazione Penale, Sentenza n. 28566/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente deduceva violazione di legge sul sistema delle impugnazioni, sostenendo che era stato presente al processo di primo grado e che agli atti esisteva una elezione di domicilio originaria rimasta immutata; inoltre contestava l'applicabilità ratione temporis dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.l.vo n.150/2022 (art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.) alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dal 31/12/2022 in poi; la sentenza di primo grado era dell'11/01/2023, perciò la norma si applica. La Corte ha interpretato il coordinamento tra le norme come obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione anche per gli imputati presenti al processo. Ha inoltre precisato che una elezione di domicilio eventualmente già contenuta negli atti ma non depositata con l'atto di impugnazione non elimina l'inammissibilità. Sono richiamate pronunce di legittimità che confermano la non ammissibilità di deroghe. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
applicazione per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate a decorrere dal 31/12/2022
Impone, a pena di inammissibilita dell'impugnazione, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di appello; si applica alle sentenze pronunciate dal 31/12/2022 in poi
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
menzionato in coordinamento con il comma 1-ter
Disciplina complementare che si applica, in coordinamento, agli imputati processati in absentia
art. 89, comma 3, d.l.vo n.150 del 2022
stabilisce la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme processuali a partire dall'entrata in vigore del decreto
Determina la retroattivita limitata: le disposizioni di cui all'art. 581, comma 1-ter e 1-quater si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dal 31/12/2022 in poi
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 (Mohamad) e Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 (El Janati)
sentenze richiamate nella motivazione
Confermano la rigidita del requisito del deposito unitamente all'atto di impugnazione e l'assenza di deroghe in presenza di elezione di domicilio non depositata con l'appello
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata pronunciata dal 31/12/2022 in poi, le nuove regole introdotte dal d.l.vo n.150/2022 (art. 581, comma 1-ter) sono applicabili alle impugnazioni e richiedono il deposito, a pena di inammissibilita, della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione
- La presenza dell'imputato nel processo di primo grado o una precedente elezione di domicilio depositata prima dell'appello non sostituiscono l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione
- La norma è interpretata in modo rigoroso dalla giurisprudenza: l'omesso deposito con l'atto di impugnazione determina l'inammissibilita dell'impugnazione senza margini di deroga
- Per gli imputati processati in absentia valgono disposizioni coordinate (art. 581, comma 1-quater), per cui va verificato il regime applicabile in base alla presenza o assenza al processo
- Prassi consigliata: allegare sempre alla notificazione dell'appello la dichiarazione o elezione di domicilio e documentarne il deposito; verificare la data della sentenza impugnata per stabilire la normativa applicabile; in caso di dubbi procedurali, provvedere a tempestivi chiarimenti o deposito cautelativo per evitare inammissibilita
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