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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00283/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla eccessività della pena e sugli aumenti per continuazione era manifestamente infondata. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla asserita eccessività della pena. In particolare, contestava la misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati ascritti, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse insufficiente o non corretta sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo alla luce dei principi sul reato continuato e sulla motivazione della pena, ritenendolo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva correttamente individuato il reato più grave, stabilito la pena base e distinto gli aumenti per ciascun reato satellite; inoltre, l'entità complessivamente contenuta della pena rendeva sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente a motivare l'adeguatezza della pena quando questa sia irrogata in misura molto vicina al minimo edittale.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare in modo distinto l'aumento riferito a ciascun reato satellite.
  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio può essere sintetica e limitarsi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'obbligo di motivazione sulla pena si attenua progressivamente quanto più la sanzione concreta si avvicina al minimo edittale; viceversa, diventa più stringente se la pena coincide con il minimo o se gli aumenti per continuazione risultano sproporzionati.
  • La censura di legittimità sulla quantificazione della pena è infondata se la sentenza di merito dà conto, anche implicitamente ma in modo verificabile, del criterio seguito per la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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