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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22341/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava plurimi avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a distinta imposta di registro le clausole penali inserite in più contratti di locazione stipulati dalla società contribuente con il Comune di Milano. Nei gradi di merito la pretesa era stata confermata, sul presupposto che la clausola penale costituisse un assetto di interessi autonomo e distinto rispetto al contenuto tipico del contratto di locazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dall’Amministrazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi documentato che, a seguito di istanza di autotutela presentata all’Ufficio e del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, l’Agenzia aveva annullato gli avvisi, dichiarando che le somme richieste non erano dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione intervenuto in pendenza del giudizio di cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando il fatto che l’intervento dell’autotutela è avvenuto dopo la proposizione del ricorso e in un contesto di consolidamento successivo della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    cessazione della materia del contendere

    L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo oggetto di giudizio determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • art. 21, comma 2, T.U. Registro

    La clausola penale inserita in un contratto di locazione non è soggetta a distinta imposta di registro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma, avendo natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e non vi è rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni agevolate dei carichi tributari, opera in via generale il criterio della soccombenza ai fini delle spese, ma il giudice può compensarle integralmente se ricorrono giusti motivi.
  • La clausola penale inserita in un contratto di locazione non integra un autonomo presupposto impositivo ai fini dell’imposta di registro, secondo l’orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la decisione è di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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