Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03168/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Rimini, con condanne per reati fallimentari e un obbligo al risarcimento dei danni. I ricorsi, articolati in quattro motivi comuni, denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alle decisioni della corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, il 08/10/2025, le ricorrenti, mediante il loro difensore avv. Alberto Pantosti Bruni acting come procuratore speciale, hanno depositato una rinuncia espressa ai ricorsi a seguito di un accordo transattivo con le parti civili. La rinuncia, valida in quanto manifestazione inequivoca della volontà resa personalmente o mediante procuratore speciale, ha determinato l'inammissibilità prevista dall'art. 591, co.1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, manifestata personalmente o tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la manifestazione deve essere inequivoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per le cause richiamate, il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende; la norma è stata applicata senza distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste da diversi articoli.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato nel contrasto interpretativo sulla disciplina delle ipotesi di inammissibilità, la corte ha affermato che l'art. 616 non opera una distinzione tra le ipotesi elencate dall'art. 606, comma 3, e quelle di cui all'art. 591.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di cassazione rende il ricorso inammissibile se è una manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato; può essere effettuata personalmente o tramite procuratore speciale.
  • Per essere valida, la procura deve essere speciale e conferire espressamente al difensore il potere di depositare la rinuncia al ricorso; una procura ordinaria o ambigua può non essere sufficiente.
  • La conclusione di un accordo transattivo con le parti civili che comporti la rinuncia all'impugnazione può determinare la perdita dell'interesse al gravame e l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta, salvo casi particolari non imputabili al ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di depositare una rinuncia o accettare una transazione che incida su un impugnazione, è opportuno verificare formalmente i poteri conferiti al difensore e valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.