Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09689/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. La censura mirava a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, sostenendo che non vi fosse un atto d'ufficio cui la sua condotta si fosse opposta, o comunque che difettasse la consapevolezza di tale atto. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo replicasse doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, specifiche e coerenti con le risultanze probatorie, senza vizi logici manifesti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • La contestazione della resistenza a pubblico ufficiale deve confrontarsi con la presenza dell'atto d'ufficio e con la consapevolezza dell'agente rispetto a tale atto; tuttavia, in sede di legittimità non è sufficiente una mera rilettura alternativa dei fatti.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito è giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente con le emergenze processuali, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa valutazione del compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.