Cassazione Penale, Ordinanza n. 21360/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato con applicazione della recidiva qualificata e della continuazione. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che la pena base e gli aumenti per la continuazione sarebbero stati determinati in modo erroneo, perché calcolati sulla pena già aumentata per la recidiva e con un incremento superiore a un terzo; dall'altro, ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva e la mancata esclusione della recidiva stessa, lamentando l'eccessività della pena base e degli aumenti di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze sulla determinazione della pena base e sugli aumenti per continuazione non erano deducibili nei termini prospettati in sede di legittimità, perché non devolute in tal modo in appello. Ha inoltre ritenuto comunque corretto il percorso decisorio del giudice di merito: individuazione del reato più grave, aumento di due terzi per la recidiva qualificata, e aumenti per continuazione entro il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto non consentito in cassazione e manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in tema di reato continuato e di limiti degli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena nel rispetto del limite massimo del triplo della pena per la violazione più grave.
Utilizzato come base della recidiva qualificata ritenuta dal giudice di merito, con conseguente aumento di pena.
Indicato, insieme all'art. 133 c.p., quale parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Richiamato come criterio di valutazione per la determinazione della pena e la motivazione sugli aumenti e sulle diminuzioni.
Massime di principio
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione non sono deducibili in cassazione quando introducono questioni non devolute in quei termini al giudice di appello.
- La determinazione della pena base e degli aumenti per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo in presenza di manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è sufficiente quando il giudice richiama elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- In presenza di recidiva qualificata, l'aumento di pena e gli ulteriori aumenti per continuazione devono comunque rispettare il limite massimo stabilito dalla legge, qui indicato nel triplo della pena per la violazione più grave.
Come è indicizzato
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