Ordinanza n. 75/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza del Settore 3° - Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente del Comune di Ponsacco n. 3/2026 (prot. 535/2026) del 09.01.2026, notificata via PEC in pari data, recante “Ordinanza di chiusura palestra `Fit-Up' condotta dall'impresa Veneno Srl”; - del verbale/atto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa (non conosciuto), trasmesso al Comune di Ponsacco e posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, comunque denominato, con cui è stato comunicato l'esito negativo dei controlli di prevenzione incendi relativi alla pratica VVF n. 50953, prot. n. 0037166/2025 del 02.12.2025; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti e/o determinazioni del SUAP e le comunicazioni istruttorie, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura di una palestra, fondata sull'esito negativo dei controlli di prevenzione incendi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza comunale di chiusura della palestra, nonché l'atto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco recante l'esito negativo dei controlli di prevenzione incendi e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo emerge che la ricorrente aveva interloquito con il Comando dei Vigili del Fuoco in relazione alla pratica di prevenzione incendi, ma che erano state rilevate difformità rispetto al progetto originariamente presentato, tali da escludere l'esistenza di un titolo abilitante allo svolgimento dell'attività di palestra e da rendere necessaria la redazione di un nuovo progetto. La ricorrente ha quindi contestato la legittimità della chiusura e degli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase ha ritenuto che l'ordinanza comunale fosse riconducibile alla generale competenza dirigenziale in materia di atti comunali gestionali. Ha inoltre considerato rilevante l'interlocuzione intervenuta tra la società e il Comando dei Vigili del Fuoco e ha giudicato non manifestamente irragionevoli le valutazioni finali dell'amministrazione tecnica, secondo cui le difformità riscontrate nel progetto originario comportavano l'inesistenza del titolo abilitante per l'attività di palestra e la necessità di presentare un nuovo progetto. Nel bilanciamento cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela della pubblica incolumità dal rischio di incendio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la chiusura di un'attività aperta al pubblico può essere mantenuta quando le verifiche di prevenzione incendi evidenziano difformità rispetto al progetto approvato tali da escludere, allo stato degli atti, l'esistenza di un titolo abilitante e da rendere necessaria la presentazione di un nuovo progetto.
- Il giudice amministrativo può ritenere non manifestamente irragionevoli le valutazioni tecniche dei Vigili del Fuoco sull'assenza del titolo abilitante e sulle difformità progettuali quando risultino precedute da interlocuzione con l'interessato e non emergano elementi di irragionevolezza.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla tutela della pubblica incolumità dal rischio di incendio prevale sull'interesse economico del gestore alla prosecuzione dell'attività in assenza di un titolo abilitante ritenuto necessario.
- Gli atti comunali di chiusura riconducibili alla gestione amministrativa dell'attività comunale appaiono, in linea generale, riconducibili alla competenza dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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