Cassazione Civile, Ordinanza n. 08853/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società debitrice principale e della persona che aveva prestato fideiussione a garanzia del debito. Dopo il fallimento della debitrice principale, il giudizio fu riassunto dalla fideiussore, la quale propose opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, in seguito, in appello, contestò la legittimazione attiva della società che aveva acquisito il credito in blocco, sostenendo che la cessione non fosse stata provata in modo sufficiente. In cassazione furono proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 58 T.U.B. e 1264 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto provata la cessione in blocco del credito sulla base della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non del contratto di cessione; 2) violazione degli artt. 1421 e 1957 c.c., assumendo la nullità assoluta della fideiussione conforme allo schema ABI censurato dall'antitrust e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata azione entro sei mesi; 3) violazione degli artt. 3 d.lgs. 168/2003 e 33, comma 2, l. 287/1990, per avere la Corte d'appello negato la sospensione necessaria del giudizio in attesa di altra causa pendente sulla nullità del medesimo contratto fideiussorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, quando il debitore ceduto contesta l'esistenza dei contratti oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la prova della cessione non può essere limitata alla notifica o alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma richiede un complessivo accertamento fattuale; la pubblicazione può valere solo come elemento indiziario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nelle cessioni di crediti in blocco, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta da sola a provare l'inclusione del credito quando il debitore contesti l'esistenza dei contratti; occorre un accertamento fattuale complessivo
richiamato in relazione alla disciplina della cessione del credito e alla prova della legittimazione del cessionario
invocato in relazione alla deducibilità/rilevabilità d'ufficio della nullità della fideiussione
invocato per sostenere la decadenza del creditore garante per mancata proposizione delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
richiamato per la sospensione necessaria del giudizio in pendenza di altra causa pregiudicante
richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo sulla sospensione del giudizio
art. 33, secondo comma, l. 287/1990
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI e al contenzioso antitrust
Massime di principio
- Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la prova dell'inclusione del singolo credito non può fondarsi esclusivamente sulla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale quando il debitore contesti l'esistenza dei contratti ceduti; è necessario un accertamento complessivo dei fatti, nel quale l'avviso pubblicato può avere solo valore indiziario.
- La legittimazione del cessionario in un'azione di riscossione va verificata in concreto quando il debitore sollevi contestazioni specifiche sulla riconducibilità del credito alla cessione in blocco.
- Quando un motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto agli altri, la Corte può accogliere il ricorso limitatamente a quel motivo, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.
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